ANTICIPAZIONI LEGGE DI STABILITÀ 2016: ESONERO CONTRIBUTIVO

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L’art. 11 della legge di stabilità 2016, così come presentato dal Governo al Parlamento, prevede la proroga dell’esonero contributivo per l’anno 2016, in caso di assunzioni a tempo indeterminato.

Le caratteristiche:

  • datori di lavoro privati (escluso settore agricolo);
  • nuove assunzioni a tempo indeterminato;
  • sono esclusi i lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro, o per coloro i quali sia già stato usufruito il beneficio in riferimento ad una precedente assunzione a tempo indeterminato;
  • periodo di assunzione: dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;
  • durata della decontribuzione: massimo 24 mesi;
  • entità dell’esonero. Esonero dal versamento del 40% dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (escluso premi e contributi Inail),
    limite massimo dell’esonero: 3.250 euro annui (massimo 6.500 euro nel biennio);

Art.11 (Proroga esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato)
Al fine di promuovere forme di occupazione stabile, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, e con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, decorrenti dal 1° gennaio 2016 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2016, è riconosciuto, per un periodo massimo di 24 mesi, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l’esonero dal versamento del 40% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 3.250 euro su base annua. L’esonero di cui al presente comma spetta ai datori di lavoro in presenza delle nuove assunzioni di cui al primo periodo, con esclusione di quelle relative a lavoratori che nei 6 mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro, e non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio di cui al presente comma ovvero di cui all’articolo 1, comma 118, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato. L’esonero di cui al presente comma non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L’esonero di cui al presente comma non spetta ai datori di lavoro in presenza di assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro, ivi considerando società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, hanno comunque già in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge. L’lNPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di rapporti di lavoro attivati ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze.
Per i datori di lavoro del settore agricolo le disposizioni di cui al comma 1 si applicano:
nel limite di 1,1 milioni di euro per l’anno 2016, 2,8 milioni di euro per l’anno 2017, 1,8 milioni di euro per l’anno 2018, 0,1 milioni di euro per l’anno 2019 per i lavoratori con qualifica di impiegati e dirigenti;
nel limite di 1,6 milioni di euro per l’anno 2016, 8,8 milioni di euro per l’anno 2017, 7,2 milioni di euro per l’anno 2018, 0,8 milione di euro per l’anno 2019, con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato, decorrenti dal 1° gennaio 2016 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2016, con esclusione dei lavoratori che nell’anno 2015 siano risultati occupati a tempo indeterminato e relativamente ai lavoratori occupati a tempo determinato che risultino iscritti negli elenchi nominativi per un numero di giornate di lavoro non inferiore a 250 giornate con riferimento all’anno
L’esonero contributivo di cui al comma 2 è riconosciuto dall’ente previdenziale in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande e, nel caso di insufficienza delle risorse indicate al comma 2, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata dell’esonero, l’ente previdenziale non prende in considerazione ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito internet. L’ente previdenziale provvede al monitoraggio delle minori entrate valutate con riferimento alla durata dell’incentivo, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed al Ministero dell’economia e delle
Il datore di lavoro che subentra nella fornitura di servizi in appalto e che assume, ancorché in attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, un lavoratore per il quale il datore di lavoro cessante fruisce dell’esonero contributivo di cui ai commi I e 2, preserva il diritto alla fruizione dell’esonero contributivo medesimo nei limiti della durata e della misura che residua computando, a tal fine, il rapporto di lavoro con il datore di lavoro cessante.

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