Fringe Benefit delle auto aziendali in uso promiscuo

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“Fringe benefit delle auto aziendali in uso promiscuo”

Il Decreto Legislativo n. 148/2026 (c.d. Decreto Omnibus) ha modificato, con effetto dal periodo d’imposta 2026, i criteri di determinazione del fringe benefit relativo ai veicoli aziendali concessi ai dipendenti in uso promiscuo, intervenendo sull’art. 51, comma 4, lettera a), del TUIR.

Il criterio generale resta forfetario: il valore del benefit è determinato sulla base di una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri annui, moltiplicata per il costo chilometrico di esercizio risultante dalle tabelle nazionali ACI. Sul valore così determinato si applicano percentuali differenziate in base all’alimentazione del veicolo:

 

Tipologia di veicolo Percentuale applicabile
Veicoli elettrici a batteria (full electric) 10%
Veicoli ibridi plug-in 20%
Veicoli a combustione interna e ibridi non ricaricabili 50%

Il criterio forfetario opera anche in caso di riassegnazione del veicolo a un dipendente diverso dal primo assegnatario.

Le percentuali sopra indicate si applicano fino al quinto anno successivo alla prima immatricolazione del veicolo. Dal 1° gennaio dell’anno successivo al compimento del quinto anno, il valore del fringe benefit deve essere incrementato del 50%.

La stessa regola si applica ai veicoli assoggettati al regime transitorio basato sulle emissioni di CO₂. È pertanto necessario monitorare, per ciascun mezzo, la data di prima immatricolazione e la data dalla quale decorre l’aumento del 50%.

A decorrere dal periodo d’imposta 2026, se il veicolo è dotato di accessori, optional o allestimenti e tali componenti non sono stati acquistati direttamente dal dipendente, il valore del fringe benefit deve essere aumentato forfetariamente del 5%.

Nelle tabelle ACI sono normalmente comprese le dotazioni di serie previste dal costruttore per il modello e l’allestimento considerati. Gli optional e le personalizzazioni ulteriori, indicati solitamente nella fattura di acquisto, se non pagati dal lavoratore, rientrano quindi nella maggiorazione.

Le eventuali somme trattenute al dipendente per la concessione del veicolo, compresi gli importi relativi a optional e allestimenti, sono integralmente deducibili dal valore convenzionale del fringe benefit. La riduzione opera quindi sul valore complessivo determinato secondo le regole fiscali applicabili.

La posizione dei lavoratori interessati deve essere sistemata nelle ordinarie operazioni di conguaglio fiscale e contributivo relative al 2026. Il datore di lavoro deve pertanto verificare la presenza di optional non inclusi nelle tabelle ACI, gli eventuali riaddebiti effettuati al dipendente e la corretta valorizzazione del benefit.

 

“Regime transitorio per i veicoli ordinati o assegnati entro il 2025”

Resta applicabile il regime precedente, fondato sulle emissioni di CO₂, per:

  • veicoli concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024;
  • veicoli ordinati dal datore di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo entro il 31 dicembre 2025.

Le percentuali da applicare al valore ACI relativo ai 15.000 chilometri convenzionali sono:

Emissioni di CO₂ Percentuale applicabile
Fino a 60 g/km 25%
Oltre 60 e fino a 160 g/km 30%
Oltre 160 e fino a 190 g/km 50%
Oltre 190 g/km 60%

Il regime transitorio continua ad applicarsi anche in caso di riassegnazione del veicolo a un altro dipendente. Anche per questi mezzi, dal 1° gennaio dell’anno successivo al compimento del quinto anno dalla prima immatricolazione, il valore del fringe benefit aumenta del 50%.

Dal 1° gennaio 2026, la maggiorazione forfetaria del 5% per optional e allestimenti si applica anche ai veicoli rientranti nel regime transitorio. Sono fatti salvi i comportamenti adottati fino al 31 dicembre 2025, senza rimborso delle eventuali maggiori imposte già versate.

Per ciascun veicolo è opportuno predisporre una scheda contenente almeno:

  1. data di prima immatricolazione;
  2. data di ordine e data di assegnazione in uso promiscuo;
  3. regime applicabile: alimentazione o emissioni di CO₂;
  4. costo chilometrico ACI e percorrenza convenzionale di 15.000 km;
  5. percentuale applicabile;
  6. presenza di optional o allestimenti (cfr. fattura);
  7. eventuali somme trattenute al dipendente;
  8. decorrenza della maggiorazione del 50% dopo il quinto anno;
  9. valore imponibile fiscale e contributivo da esporre in busta paga e da conguagliare.

I Consulenti del lavoro di Ergon Stp:

Erika Damiani Massimo Iesu
Cristiana Comelli Martina Iesu

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