Riforma del lavoro sportivo: i contratti nel settore del dilettantismo

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Riforma del lavoro sportivo: i contratti nel settore del dilettantismo

Con il Decreto Legislativo 36/2021 è stata completamente riformata la materia del lavoro nell’ambito dello sport professionale e dilettantistico. Vista la complessità della materia, Lo Studio ha pensato di proporvi una serie di news suddivise per argomenti.

Di seguito, la nostra analisi sull’inquadramento dei lavoratori sportivi nel settore dilettantistico.

Sono considerati lavoratori sportivi gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnici e sportivi, i preparatori atletici e i direttori di gara che esercitano l’attività sportiva dietro corrispettivo, indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, in favore di soggetti dell’ordinamento sportivo.

Oltre a queste categorie, sono inoltre considerati lavoratori sportivi tutti i tesserati che svolgono, verso un corrispettivo, le mansioni che rientrano tra quelle necessarie allo svolgimento dell’attività sportiva, sulla base dei regolamenti tecnici dei singoli enti.

Ricordiamo che questa disciplina non si applica a coloro che svolgono attività professionali per le quali è richiesta l’iscrizione ad appositi albi o elenchi.

Disciplina applicabile

LAVORO SPORTIVO NEL SETTORE DILETTANTISTICO
RAPPORTI DI LAVORO NOTE
LAVORO SUBORDINATO I lavoratori sportivi sono subordinati quando non ricorrono i requisiti previsti per la presunzione di collaborazione coordinata e continuativa ed in presenza di un rapporto di subordinazione.
LAVORO AUTONOMO Il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo nella forma della collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.) quando ricorrono i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente:

a) la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le 24 ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazione sportive

b) le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici

LAVORO OCCASIONALE ART. 2222 C.C. In mancanza di subordinazione ed assenza di continuità o abitualità dell’attività (attività svolta occasionalmente)

Con la riforma sono stati introdotti nuovi obblighi documentali per chi svolte attività lavorativa sportiva, di cui troverete maggiori approfondimenti nelle prossime newsletter

  • Il lavoratore sportivo, all’atto del pagamento, è tenuto a rilasciare un’autocertificazione attestante l’ammontare dei compensi percepiti per le prestazioni sportive dilettantistiche. Questo obbligo è previsto dal d.lgs. 36/2021 ai soli fini fiscali ma è consigliabile venga svolto anche ai fini previdenziali.
  • Ai lavoratori sportivi che svolgono attività a contatto diretto e regolare con minori, va obbligatoriamente richiesto il certificato penale del casellario giudiziale.

La riforma ha previsto una specifica disciplina per gli ambiti assicurativo, previdenziale e fiscale, modificando anche le soglie di esenzione precedentemente previste. Approfondiremo l’ambito previdenziale e fiscale nella news al seguente link: https://www.ergonstp.it/riforma-del-lavoro-sportivo-disciplina-previdenziale-e-fiscale-nellambito-del-dilettantismo/

SOGLIE ANNUALI DI ESENZIONE AI FINI PREVIDENZIALI E FISCALI
< 5.000 euro 5.000 – 15.000 euro > 15.000 euro
•NON ASSOGGETTATO A CONTRIBUTI •SI ASSOGGETTATO A CONTRIBUTI •SI ASSOGGETTATO A CONTRIBUTI
•NO BASE IMPONIBILE AI FINI FISCALI •NO BASE IMPONIBILE AI FINI FISCALI •SI BASE IMPONIBILE AI FINI FISCALI

NOTA BENE: per espressa previsione del Decreto per l’anno 2023:

  • Per l’imponibile ai fini fiscali si prendono in considerazione tutti i compensi ricevuti nell’anno, dal primo gennaio 2023 (01/01/2023);
  • Per l’imponibile ai fini previdenziali si prendono in considerazione i soli compensi erogati dal primo luglio 2023 (01/07/2023);

Trattamento assicurativo

TRATTAMENTO ASSICURATIVO SETTORE DILETTANTISTICO
LAVORO SUBORDINATO Obbligo iscrizione INAIL
CO.CO.CO. SPORTIVE Non vi è obbligo iscrizione INAIL, la copertura assicurativa è data dall’assicurazione prevista dal tesseramento.
LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE EX ART.2222 Non vi è obbligo iscrizione INAIL, la copertura assicurativa è data dall’assicurazione prevista dal tesseramento.

Per qualsiasi chiarimento contattare il Consulente di riferimento. Ricordiamo che le circolari e le news predisposte dallo Studio hanno valenza meramente informativa e non costituiscono quindi consulenza o prestazione professionale.

I consulenti del lavoro di Ergon Stp:

Erika Damiani Massimo Iesu
Cristiana Comelli Martina Iesu
Valentina Bolis

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