Ergon Stp > News > Consulenza del lavoro > PROSPETTO INFORMATIVO 68/1999

Entro il 31 gennaio 2015 le aziende devono compilare ed inviare il Prospetto Informativo 68/1999 della situazione occupazionale riferita al 31 dicembre 2014 (ai sensi dell’art. 9, comma 6, della Legge n. 68/1999).
Il Prospetto informativo è una dichiarazione che le aziende dai 15 dipendenti devono presentare al servizio provinciale competente, indicando la propria situazione occupazionale rispetto agli obblighi di assunzione di personale disabile e/o appartenente alle altre categorie protette, insieme ai posti di lavoro e alle mansioni disponibili.
La finalità è quella di condividere con l’Ufficio Collocamento mirato tutte le informazioni utili ad attuare quanto previsto dalla legge a proposito di inserimenti lavorativi adeguati alle necessità e caratteristiche delle aziende e delle persone destinatarie.
L’articolo 40, comma 4 del Decreto Legge 112/2008 (come convertito dalla Legge 133/2008), ha introdotto l’obbligo di trasmissione esclusivamente per via telematica del Prospetto Informativo Aziendale, con il quale i datori di lavoro, pubblici e privati (che occupano almeno 15 dipendenti), secondo le disposizioni contenute nel Decreto interministeriale 2 novembre 2010, comunicano ai servizi competenti entro il 31 gennaio la loro situazione occupazionale, riferita al 31 dicembre dell’anno precedente, ai fini dei successivi adempimenti di legge.

Agli effetti della determinazione del numero di soggetti disabili da assumere, non rientrano nel computo:

  • Lavoratori occupati ai sensi della Legge n. 68/1999,
  • Lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata fino a sei mesi,
  • Soci di cooperative di produzione e lavoro,
  • Dirigenti,
  • Apprendisti,
  • Lavoratori assunti con contratto di inserimento o reinserimento,
  • Lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l’utilizzatore,
  • Lavoratori operanti esclusivamente all’estero,
  • Soggetti impegnati in lavori socialmente utili (assunti ai sensi dell’art. 7 del D.L.vo n. n. 81/2000),
  • Lavoratori a domicilio,
  • Lavoratori acquisiti per passaggio di appalto,
  • Lavoratori in telelavoro,
  • Lavoratori del sottosuolo e adibiti a trasporto del minerale (L. n. 10/11)
  • Lavoratori occupati in cantiere (L. n. 68/1999, art. 5, c. 2)
Fonte: dottrinalavoro.it

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