Novità Decreto Covid 19 congedi – Aggiornamento

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In considerazione della situazione emergenziale riteniamo opportuno dare ai Clienti una continua informazione su varie tematiche di interesse che stanno accadendo nei rapporti di lavoro.

Ci riserviamo ogni correzione e integrazione utile

Per l’anno 2020 a decorrere dal 5 marzo, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi e attività didattiche, e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a quindici giorni, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni, (il limite non si applica per i figli con handicap in situazione di gravità ex art. 4 L. 104/92) di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50% della retribuzione (ex art. 23 D. Lgs. 151/01). Il periodo è coperto da contribuzione figurativa.

Anche i genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata e i genitori lavoratori autonomi iscritti all’INPS hanno diritto ad una indennità erogata dall’Istituto.

La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di quindici giorni, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

Gli eventuali periodi di congedo parentale di cui agli articoli ex d. lgs. 151/2001, fruiti dai genitori durante il periodo di sospensione di cui sopra, sono convertiti nel congedo covid con diritto all’indennità e non computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.

I genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

In alternativa a quanto sopra e per i medesimi lavoratori beneficiari, è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di cui al primo punto. Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia.

Per accedere al congedo di cui sopra ovvero al bonus, il lavoratore presenta domanda tramite i canali telematici e secondo le modalità tecnico-operative stabilite in tempo utile dall’INPS, qualora si superasse il limite di spesa stabilito dal Ministero l’Inps procede al rigetto delle domande presentate.

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Il numero di giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.

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