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In considerazione della situazione emergenziale riteniamo opportuno dare ai Clienti una continua informazione su varie tematiche di interesse che stanno accadendo nei rapporti di lavoro.

Stante la versione “provvisoria” del decreto disponibile al momento ci riserviamo ogni correzione e integrazione utile.

QUALI AMMORTIZZATORI SOCIALI PER CORONAVIRUS

Come noto l’attuale sistema degli ammortizzatori sociali di natura “ordinaria” è basato essenzialmente sulla Cassa Integrazione Guadagni (CIG) e sul Fondo Integrazione Salariale (FIS). Le prestazioni sono erogate in favore dei dipendenti delle aziende che sono tenute a versare le relative contribuzioni all’INPS.

CIG: la prestazione riguarda il personale delle aziende industriali manifatturiere e installazione impianti, incluse quelle edili e lapidee, nonché il settore dei trasporti. Viene erogata, previo espletamento della specifica procedura di consultazione con le OO.SS. e presentazione della domanda in via telematica entro il termine prefissato dalla legge, dall’INPS con il sistema del conguaglio ossia il datore di lavoro anticipa il dovuto al personale sospeso dal lavoro e recupera le somme con un minor versamento dei contributi. La durata massima è di 13 settimane, prorogabili, con un limite di 52 nel biennio. La misura del trattamento economico è pari al 80% della retribuzione persa per sospensione dal lavoro e viene però corrisposta entro un valore massimale di ca. € 1.200 mensili (sospensione totale c.d. “zero ore“). La CIG viene calcolata in base alle ore effettive di sospensione e comporta la riduzione anche della maturazione delle quote di mensilità aggiuntive e delle ferie.

FIS: rientrano nella disciplina di tale fondo i datori di lavoro che occupano più di 5 dipendenti se appartenenti a settori merceologici esclusi dalla cassa integrazione. Il fondo eroga due tipi di prestazione denominate assegno ordinario ovvero di solidarietà. La prestazione spetta per un periodo massimo di 26 settimane e non può eccedere un valore pari a 10 volte i contributi versati dalla singola azienda. Il soggetto erogatore è sempre l’INPS cui va indirizzata specifica istanza telematica dopo l’espletamento della procedura di consultazione sindacale. La misura dell’assegno è pari al trattamento di CIG e valgono, grosso modo, le medesime norme e prassi delle integrazioni ordinarie.

MICROIMPRESE: i dipendenti da datori di lavoro con meno di 5 dipendenti sono esclusi dalle normative sopra indicate.

LA NORMATIVA EMERGENZIALE dd. 16 MARZO 2020

Per i datori di lavoro già rientranti nel campo della CIG o del FIS viene prevista la causale specifica di sospensione del lavoro “per COVID-19” con il conseguente diritto di accesso alle prestazioni sopra indicate per un periodo massimo di 9 settimane da utilizzare nel periodo 23 febbraio – 31 agosto. Le aziende che intendono ricorrere alla CIG o al FIS devono dare una comunicazione alle OO.SS. per svolgere, anche in via telematica, le fasi di informazioni, consultazione ed esame congiunto. La scadenza per la presentazione delle domande di intervento viene prevista nella fine del quarto mese successivo all’inizio delle sospensioni (per cui se da marzo il termine sarà il 31 luglio). I periodi di sospensione per COVID non decurtano i limiti di legge per il ricorso alle sospensioni per altre causali. Le prestazioni del FIS non sono soggette al limite di valore di 10 volte i contributi versati dal datore di lavoro interessato. Viene eliminato il contributo addizionale sulle prestazioni ricevute. I trattamenti di integrazione spettano ai lavoratori in forza alla data del 23 febbraio u.s. e non è necessario che abbiano i 90 giorni di occupazione previsti in precedenza.

Le aziende che hanno in corso sospensioni dal lavoro con intervento della CIGS possono presentare specifica istanza di ammissione alla CIG per COVID sempre per un periodo massimo di 9 settimane. In tal caso le settimane di CIGS non saranno conteggiate e quindi potrà essere prolungata di un pari periodo.

Per entrambe le casistiche è ammissibile la richiesta di pagamento diretto da parte dell’INPS ove il datore non possa, motivatamente, far fronte all’anticipazione.

Ai lavoratori, del settore privato, dipendenti da datori di lavoro esclusi dagli interventi precedenti sarà erogata – previa normativa regionale o delle province autonome – la CIG in deroga per un periodo non superiore a 9 settimane. Il trattamento spetterà ai lavoratori in forza al 23 febbraio u.s. e sarà erogato esclusivamente con il sistema del pagamento diretto da parte dell’INPS.

Evidenziamo che al momento attuale manca qualsiasi supporto operativo e circolare esplicativa, pertanto possiamo solo raccomandare la massima cura nella compilazione delle presenze del mese in modo da indicare esattamente la presenza in servizio o meno dei lavoratori.

A tal proposito evidenziamo che il decreto prevede: “il periodo di quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva … è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto”.

BLOCCO DEI LICENZIAMENTI – dalla pubblicazione del decreto è preclusa per 60 giorni la possibilità di attivare procedure di licenziamento collettivo e non è possibile licenziare per giustificato motivo oggettivo.

In considerazione del complesso quadro normativo e delle specificità di ogni datore di lavoro invitiamo gli interessati a contattare esclusivamente i professionisti, preferibilmente per mail, ovvero scrivere a segreteria.consulenti@ergonstp.it

Nota predisposta da Ergon Stp Consulenti del Lavoro Trieste Udine Milano

I consulenti del lavoro di Ergon Stp – www.ergonstp.it – 040 3783211

  • Erika Damiani (socio) – erika.damiani@ergonstp.it – 3334239117
  • Massimo Iesu (socio) – massimo.iesu@ergonstp.it – 3358005357
  • Cristiana Comelli (socio) – cristiana.comelli@ergonstp.it – 3496112767
  • Martina Iesu (partner) – martina.iesu@ergonstp.it – 3287641487
  • Nicolas Frediani (collaboratore) – nicolas.frediani@ergonstp.it
  • Maila Milocco (collaboratore) – maila.milocco@ergonstp.it

(N.B. la presente comunicazione ha mero valore informativo e non rappresenta una consulenza professionale)

 

 

 

 

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