L.78/2014. LE PRINCIPALI NOVITA’ SULCONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

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CAUSALE
Per i contratti stipulati a decorrere dal 21 marzo 2014 viene meno l’obbligo di specificare la causale del ricorso, prima prevista unicamente per il primo rapporto di lavoro tra datore di lavoro e lavoratore. L’acausalità, sempre nel limite massimo di 36 mesi, è prevista anche per la somministrazione a tempo determinato.

LIMITI DI DURATA
Il contratto acausale – comprensivo di rinnovi e proroghe – non può superare i 36 mesi di durata. Resta ferma la disposizione di cui all’art. 4 co.4 bis del D.lgs.368/2001, che consente alle parti – raggiunto il limite dei 36 mesi – di stipulare un ulteriore successivo contratto a termine, a condizione che la stipula avvenga presso la DTL competente e con l’assistenza di un rappresentante delle OO.SS. comparativamente rappresentative a livello nazionale.
Il limite di durata massima è applicabile si applica solo ai contratti a termine, ma non si estende alla somministrazione di lavoro.

PROROGHE
Il contratto a tempo determinato può essere prorogato per un massimo di 5 volte, fermo restando il limite massimo di durata. Ai fini della determinazione del numero massimo di proroghe devono essere presi in considerazione tutti i contratti a termine stipulati tra le parti, indipendentemente dal numero dei rinnovi, a condizione che si riferiscano alla stessa attività lavorativa per quale è stipulato il contratto a tempo determinato.

PERCENTUALI DI RICORSO ALL’ISTITUTO
Viene fissato nel 20% del personale assunto a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione il numero complessivo di contratti a tempo determinato stipulati da ciascun datore di lavoro.
Restano ferme le diverse disposizioni della contrattazione collettiva.
Per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato.
Dal limite del 20% restano esclusi – per l’utilizzatore – i contratti di somministrazione. Sono inoltre esonerati dal limite massimo del 20% i ricercatori e il personale tecnico assunti con contratto a termine dagli istituti pubblici o privati di ricerca scientifica.
Il datore di lavoro che superi – per effetto di contratti stipulati prima del 21 marzo 2014 – la percentuale massima di ricorso, ha tempo fino al 31 dicembre 2014 per rientrare nei limiti, salvo che il contratto collettivo applicabile nell’azienda disponga un limite percentuale o un termine più favorevole.

SANZIONI IN CASO DI SUPERAMENTO DELLA SOGLIA MASSIMA DI RICORSO
La violazione della percentuale massima di ricorso al tempo determinato è punita con una sanzione amministrativa, da calcolarsi sulla retribuzione del lavoratore “fuori quota” ( 20% della retribuzione per ogni mese, con frazioni pari almeno a 15 giorni equivalenti a un mese intero se lo sforamento riguarda un solo lavoratore; 50% in tutti gli altri casi).
La sanzione, non si applica per i rapporti di lavoro instaurati precedentemente alla data di entrata in vigore del DL 38/2014, convertito in L.78/2014.

DIRITTO DI PRECEDENZA E CONGEDO DI MATERNITÀ
Nel computo del periodo utile ai fini della maturazione del diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro nei successivi 12 mesi dalla scadenza del contratto a tempo determinato – spettante ai lavoratori e lavoratrici che abbiano prestato attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi presso lo stesso datore di lavoro – rientra anche il periodo di congedo di maternità.
Il congedo di maternità deve essere intervenuto durante l’esecuzione di un contratto a termine presso lo stesso datore di lavoro nei confronti del quale si realizza il diritto di precedenza. Il diritto spetta con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine (art.5 co.4 quater D.lgs.368/2001)

DIRITTO DI PRECEDENZA E OBBLIGO DI INFORMAZIONE
Viene previsto l’obbligo – in capo al datore di lavoro – di richiamare espressamente nel contratto a tempo determinato, il diritto di precedenza in caso di assunzioni a termine, anche con riferimento al diritto esercitabile dai lavoratori stagionali.
In ogni caso il datore di lavoro è tenuto a informare il lavoratore del diritto di precedenza mediante comunicazione scritta da consegnare al momento dell’assunzione.

LA DISCIPLINA TRANSITORIA
Le nuove di disposizioni di legge si applicano ai rapporti di lavoro costituiti a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.L. 38/2014(21 marzo 2014). Sono fatti salvi gli effetti già prodotti dalle disposizioni introdotte dal presente decreto prima della conversione in legge.

Fonte: dottrinalavoro.it

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