Ergon Stp > News > Consulenza del lavoro > JOBS ACT: PRIMO DECRETO ATTUATIVO

cdmIl Consiglio dei Ministri ha varato, il 24 dicembre, lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n.183 (Jobs Act).

Licenziamento discriminatorio, nullo e intimato in forma orale

In ipotesi di nullità del licenziamento perché discriminatorio, o riconducibile agli altri casi di nullità espressamente previsti dalla legge, il giudice ordina al datore di lavoro (anche non imprenditore) la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, indipendentemente dal motivo formalmente addotto. Medesimo regime si applica al licenziamento dichiarato inefficace perché intimato in forma orale.

Il giudice condanna altresì il datore al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata la nullità e l’inefficacia, stabilendo l’erogazione di un’indennità commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione (dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative). In ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a 5 mensilità della retribuzione globale di fatto. Il datore di lavoro è condannato, altresì, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

Il lavoratore ha facoltà di chiedere (entro 30 giorni) al datore, in sostituzione della reintegrazione, un’indennità pari a 15 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.

Licenziamento per giustificato motivo e giusta causa

Nei casi in cui risulta accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore al pagamento di un’indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a 2 mensilità per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a 4 e non superiore a 24 mensilità.

Voucher per la ricollocazione

È istituito presso l’INPS il Fondo per le politiche attive per la ricollocazione dei lavoratori in stato di disoccupazione involontaria.

Il lavoratore licenziato illegittimamente o per giustificato motivo oggettivo o per licenziamento collettivo di cui agli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991 n. 223, ha il diritto di ricevere dal Centro per l’impiego territorialmente competente un voucher rappresentativo della dote individuale di ricollocazione, a condizione che effettui la procedura di definizione del profilo personale di occupabilità, ai sensi del D.lgs. attuativo della legge delega 10 dicembre 2014, n. 183, in materia di politiche attive per l’impiego.

Presentando il voucher a una agenzia per il lavoro pubblica o privata accreditata, il lavoratore ha diritto a sottoscrivere con essa il contratto di ricollocazione che prevede il diritto:

  • ad assistenza appropriata nella ricerca della nuova occupazione
  • alla realizzazione da parte dell’agenzia stessa di iniziative di ricerca, addestramento, formazione o riqualificazione professionale mirate a sbocchi occupazionali.

Il lavoratore ha il dovere di porsi a disposizione e di cooperare con l’agenzia nelle iniziative da essa predisposte.

Fonte: Consulenti del Lavoro

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