Ergon Stp > News > Consulenza del lavoro > Informaclienti marzo 2020

Come di consueto inviamo una sintesi delle novità in materia di lavoro predisposta sulla base dell’Informaclienti redatto dalla Fondazione Studi dei Consulenti del lavoro

Maggiori informazioni e chiarimenti possono essere richiesti ai Consulenti dello Studio.

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“CORONAVIRUS” – con più provvedimenti il Governo è intervenuto sull’emergenza epidemiologica in corso. Tralasciando i provvedimenti specifici per le zone rosse, in via generale, sono stati rinviati diversi adempimenti tra cui “consegna CU e relativa trasmissione all’Agenzia”, “presentazione 730”, per il settore turismo rinvio “versamenti imposte e contributi”. Generalizzazione del ricorso allo smart working senza necessità di accordi sindacali e individuali e/o particolari adempimenti verso il Sistema Lavoro.

“CORONAVIRUS” – ricordiamo che eventuali blocchi dell’attività lavorativa, dovuti a provvedimenti dell’Autorità, si configurano come possibile causa di sospensione della prestazione lavorativa e conseguenti obbligazioni retributive. Pertanto le aziende interessate possono contattarci per avere maggiori chiarimenti inclusi quelli riguardanti la possibilità di ricorso alla CIGO o al FIS. E’ richiesto un provvedimento generalizzato di “CIG in deroga” per tutti i settori economici.

NUOVI IMPORTI PER PRESTAZIONI INPS – come prassi l’anno nuovo vede aumentare gli importi per diverse prestazioni assistenziali tra cui CIG e Naspi.

BONUS NIDO / ASSEGNO DI NATALITA’ – Con specifica circolare l’Inps chiarisce come funziona l’agevolazione per la frequenza di asili nido pubblici e privati e illustra le novità per l’assegno di natalità relativo ai nati del 2020. La misura delle prestazioni dipende sempre dall’ISEE.

REQUISITI PER IL PENSIONAMENTO – restano bloccati i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici per cui gli incrementi alla speranza di vita non sono ulteriormente incrementati.

OPZIONE DONNA – tale specifica misura di accesso alla pensione resta in vigore anche nel 2020. Pertanto resta per le donne la possibilità di accedere al pensionamento, a condizione che optino per la liquidazione della pensione con le regole di calcolo del sistema contributivo, e abbiano maturato i requisiti prescritti (età e contributi) entro il 31 dicembre 2019.

LAVORATORI DOMESTICI – sono adeguati gli importi dei contributi dovuti per l’anno 2020 per i lavoratori domestici. La contribuzione viene determinata secondo la retribuzione oraria effettiva: • fino a 8,06 euro: contributo orario pari a 1,44 euro; • da 8,06 a 9,81 euro: contributo orario pari a 1,63 euro; • oltre 9,81 euro: contributo orario pari a 1,98 euro; • in caso di orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali: contributo orario pari a 1,05 euro.

GESTIONE SEPARATA: sempre dal 2020 cambiano aliquote, minimale e massimale per il calcolo dei contributi dovuti dagli iscritti alla Gestione separata. Per i lavoratori autonomi, titolari di partita IVA, iscritti alla gestione separata Inps e non iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria, né pensionati, l’aliquota contributiva è pari al 33%. Per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie l’aliquota è confermata al 24%. Per i professionisti, titolari di posizione fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, iscritti alla Gestione separata e che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l’aliquota contributiva è stabilita in misura pari al 25%.

MINISTERO DEL LAVORO / SPID – Dal prossimo 13 marzo sarà possibile accedere a tutti ai servizi online del Ministero del Lavoro esclusivamente tramite SPID. Cesserà quindi, tra l’altro, la validità delle credenziali sul portale Cliclavoro. Invitiamo tutti i Clienti a dotarsi di credenziali SPID che possono essere necessarie per vari adempimenti ove non svolti dai cdl intermediari.

OMESSI VERSAMENTI ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE – L’Ispettorato Nazionale del Lavoro precisa che l’omesso versamento, da parte del datore di lavoro, della quota contributiva ai fondi di previdenza complementare, si configura come inadempimento contrattuale per il quale il lavoratore potrà agire innanzi al giudice civile. Si rammenta però che l’omesso versamento può configurare il mancato rispetto sia delle norme di lavoro e previdenza che dell’integrale rispetto del CCNL con la – possibile – conseguenza del diniego del DURC e recupero degli sgravi e/o agevolazioni contributive eventualmente fruite.

APPALTI E RITENUTE – con la circolare 1/2020 dell’Agenzia delle Entrate sono state definite buona parte delle casistiche e conseguenti dubbi visti con i Clienti nel corso dei nostri incontri di approfondimento. E’ stato poi approvato il c.d. “DURC FISCALE” che permette ai committenti di verificare che le imprese appaltatrici siano dotate dei requisiti richiesti. Precisiamo che sono esclusi dalla norma i soggetti non residenti senza stabile organizzazione in Italia affidatari delle opere o dei servizi, perché non rivestono la qualifica di sostituti d’imposta, i soggetti residenti che non esercitano attività d’impresa o non esercitano imprese agricole o non esercitano arti o professioni quali ad esempio i condomini che, siccome non detengono beni strumentali, non possono esercitare alcuna attività d’impresa. Per le stesse ragioni sono esclusi dall’ambito di applicazione gli enti non commerciali limitatamente all’attività istituzionale di natura non commerciale svolta. Raccomandiamo ai Clienti di prestare massima attenzione alla norma in particolare nel caso di ricorso ad appalti e sub “a catena” in quanto il caso di verificato / verificatore sposta gli obblighi sui diversi soggetti.

LAVORATORI RIMPATRIATI – Con risposta a interpello l’Agenzia delle Entrate chiarisce che i benefici fiscali per i lavoratori rimpatriati si applicano anche se il trasferimento della residenza precede l’inizio dell’attività lavorativa in Italia, ma solo dall’anno in cui tali benefici vengono “dichiarati”.

Ricordiamo che sono operativi i servizi di consulenza previdenziale e assistenziale fruibili tramite il “patronato cdl” che possono essere richiesti dagli interessati a titolo personale. L’elenco dei servizi disponibili è visibile sul sito dello studio: www.ergonstp.it mentre la mail di riferimento è: patronato@ergonstp.it

Nonostante il rinvio delle scadenze fiscali operato con il DL 9/2020 è possibile prenotare l’appuntamento per la dichiarazione dei redditi “730” scrivendo alla mail caf@ergonstp.it

 

I consulenti del lavoro di Ergon Stp:

  • Erika Damiani (socio)
  • Massimo Iesu (socio)
  • Cristiana Comelli (socio)
  • Martina Iesu (partner)
  • Maila Milocco (collaboratore esterno)

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