Ergon Informaclienti Gennaio 2025
Inviamo la sintesi delle novità del mese, predisposta sulla base dell’Informaclienti redatto dalla Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro.
FIS, FONDO DI SOLIDARIETÀ E CIG: DAL 2025 CONTRIBUTI RIDOTTI PER LE IMPRESE
In vigore, dallo scorso 1° gennaio, la riduzione sui contributi per le imprese che non hanno fatto ricorso agli ammortizzatori sociali negli ultimi due anni. In particolare, le piccole imprese potranno beneficiare di uno sconto sui contributi destinati al FIS (Fondo di Integrazione Salariale), al Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali, nonché sulla contribuzione addizionale per le integrazioni salariali ordinarie, straordinarie e in deroga (CIGO/CIGS/CIGD). Lo rende noto l’Inps con la circolare n. 5 del 20 gennaio scorso, in cui precisa che per i datori di lavoro con un massimo 5 dipendenti, il contributo ordinario di FIS e Fondo di solidarietà bilaterale scende dallo 0,50% allo 0,30%, a patto che non abbiano richiesto l’assegno di integrazione salariale negli ultimi 24 mesi. Allo stesso modo, i datori di lavoro che non hanno usufruito della Cassa Integrazione Ordinaria (CIGO), Straordinaria (CIGS) o in Deroga (CIGD) per 24 mesi consecutivi avranno una riduzione sulla contribuzione addizionale, con un’aliquota del 6% della retribuzione per periodi di CIGO/CIGS fino a 52 settimane in un quinquennio mobile, del 9% per i trattamenti tra 52 e 104 settimane e del 15% per chi supera le 104 settimane di utilizzo. I datori di lavoro – si legge nel documento di prassi – saranno riconosciuti automaticamente dall’Istituto con il codice di autorizzazione “2Q”. Inoltre, per verificare la propria posizione basterà accedere al Cassetto Previdenziale del Contribuente.
VIA LIBERA DELLA COMMISSIONE EUROPEA AI BONUS GIOVANI E DONNE
La Commissione Europea ha approvato le misure italiane per incentivare l’occupazione di giovani e donne, sbloccando l’autorizzazione alla spesa di 1,1 miliardi di euro prevista dal Decreto Coesione (D.L. n. 60/2024, convertito in legge n. 95/2024). L’ok dell’Europa consente ora l’approvazione dei decreti attuativi relativi ai bonus Giovani e Donne, destinati ai datori di lavoro che assumono entro il 31 dicembre 2025. Lo rende noto il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con un comunicato stampa pubblicato sul proprio portale. Il provvedimento prevede un esonero contributivo ai datori di lavoro che assumono, entro il 31 dicembre 2025, giovani sotto i 35 anni, mai contrattualizzati a tempo indeterminato e donne, residenti nel Mezzogiorno, prive di un impiego regolare nel semestre precedente. L’esonero – si legge sul comunicato – ha un tetto massimo di 500 euro al mese per singolo lavoratore, che sale a 650 euro mensili nel caso di giovani residenti al Sud e donne. I datori di lavoro ammissibili riceveranno l’aiuto per un periodo di 24 mesi dopo l’assunzione.
CASSA INTEGRAZIONE, NASPI E CONGEDO PARENTALE: ECCO COSA CAMBIA
Novità per cassa integrazione, NASpI, congedo parentale e sostegno alle imprese. Fornito dall’Inps un quadro riepilogativo delle principali misure in materia di ammortizzatori sociali e misure di sostegno al reddito per il 2025, introdotte dal Collegato Lavoro 2024 e dalla legge di Bilancio 2025. Lo rende noto lo stesso istituto con la circolare n. 3 del 15 gennaio scorso in cui illustra le principali novità. In particolare, l’art. 6 del Collegato Lavoro 2024 sostituisce l’art. 8 del D.Lgs. n. 148/2015, stabilendo che il lavoratore che svolge attività subordinata o autonoma durante la cassa integrazione non ha diritto al trattamento per le giornate lavorate. Tuttavia, secondo la giurisprudenza, l’integrazione non viene persa per l’intero periodo, ma solo ridotta in proporzione ai guadagni percepiti. Inoltre, chi non comunica preventivamente all’Inps lo svolgimento di un’altra attività decade dal diritto all’integrazione salariale. Per la NASpI, chi si dimette da un contratto a tempo indeterminato e trova un nuovo impiego prima di essere licenziato dovrà aver maturato almeno 13 settimane di contributi tra i due eventi per poter accedere all’indennità di disoccupazione. Restano garantite le tutele per dimissioni per giusta causa, maternità/paternità o in caso di risoluzione consensuale in sede protetta. Inoltre, aumenta l’indennità per il congedo parentale, portandola all’80% della retribuzione per tre mesi, fruibile entro il sesto anno di vita del bambino o dal suo ingresso in famiglia in caso di adozione. Previsto anche un sostegno per i settori in crisi, con 70 milioni di euro per le aziende in crisi industriale complessa.
DIMISSIONI: VERIFICA A DISCREZIONE DELL’INL
Novità anche per il licenziamento in caso di assenza prolungata: l’art. 19 del Collegato Lavoro 2024 prevede che, in caso di assenza ingiustificata oltre il termine del contratto collettivo o comunque superiore a 15 giorni, il datore di lavoro deve segnalarlo all’Ispettorato del Lavoro, che potrà verificarne la veridicità. In questi casi, il rapporto di lavoro si considera risolto per volontà del lavoratore. Controlli rapidi, ma non obbligati, da parte degli Ispettori in caso di dimissioni per fatti concludenti. Una volta ricevuta la comunicazione del datore di lavoro, l’Ispettorato può, infatti, attivare, in via discrezionale, un accertamento per stabilire se il lavoratore si sia assentato senza giustificazione. È quanto precisato dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro nella nota n. 579/2025 successiva alla nota 9740/2024, in cui fornisce le prime indicazioni operative sulle novità introdotte dal Collegato Lavoro (L. n. 203/2024) in materia di risoluzione del rapporto di lavoro. L’articolo 19 della citata legge integra, infatti, l’articolo 26 del D.Lgs. n. 151/2015 introducendo un nuovo comma 7-bis secondo il quale in caso di assenza ingiustificata del lavoratore che si protragga oltre i termini stabiliti dal Ccnl o superiore a 15 giorni, nel caso in cui manchi una previsione contrattuale, il datore di lavoro potrà comunicare alla sede territoriale dell’Ispettorato “che può verificare la veridicità della comunicazione medesima”. Disposizioni non applicabili laddove il lavoratore dimostri l’impossibilità “per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro di comunicare i motivi della sua assenza”. La comunicazione – si legge nella nota – va effettuata “solo laddove il datore di lavoro intenda far valere l’assenza ingiustificata del lavoro ai fini della risoluzione del rapporto di lavoro”; non va, pertanto, effettuata “sempre e in ogni caso”. Altro aspetto rilevante è che gli Ispettori potranno attivare tale accertamento coinvolgendo anche “altro personale impiegato presso il medesimo datore di lavoro o altri soggetti che possano fornire elementi utili”. Le ispezioni dovranno essere inviate e concluse “entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione trasmessa dal datore di lavoro”. Nel caso di protratta assenza ingiustificata, il rapporto di lavoro si intenderà risolto per dimissioni del lavoratore.
SGRAVIO CONTRIBUTIVO LAVORATRICI MADRI: COME CAMBIA NEL TRIENNIO 2025-2027
Dal 1° gennaio 2025 non è più riconosciuto l’esonero contributivo per le madri di due figli, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato: misura sperimentale introdotta dalla legge di Bilancio 2024 e scaduta senza proroghe il 31 dicembre scorso. Quest’anno, infatti, (e fino al 31 dicembre 2026) resta in vigore solo l’esonero contributivo totale per le lavoratrici madri di tre o più figli con contratto a tempo indeterminato (ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico), valido fino al compimento del diciottesimo anno del figlio più piccolo. Il limite massimo annuo dell’esonero è di 3.000 euro su base mensile e l’agevolazione si applica anche in caso di nascita, adozione o affido del terzo figlio nel biennio 2025-2026. È quanto chiarisce l’Inps con il messaggio n.401/2025 del 31 gennaio scorso, in cui fornisce spiegazioni sull’applicazione del cosiddetto Bonus mamme, introdotto dalla legge di Bilancio 2024 e aggiornato con la legge di Bilancio 2025. In particolare, l’Istituto precisa che quest’ultima ha introdotto un nuovo esonero contributivo parziale per le lavoratrici dipendenti (a esclusione dei rapporti di lavoro domestico) con reddito imponibile fino a 40.000 euro annui e le autonome. L’esonero riguarda per il biennio 2025-2026 le madri di due o più figli e spetta fino al decimo anno del figlio più piccolo e, dal 2027, le madri di tre o più figli e spetta fino al diciottesimo anno del figlio più piccolo. Le modalità operative per la fruizione di questa nuova misura – si legge nel documento di prassi – saranno definite da un apposito decreto interministeriale e integrate in un messaggio successivo dell’Istituto.
ACCERTAMENTO CONDIZIONI DISABILITÀ: LE ISTRUZIONI DELL’INPS
I contributi accreditati nel Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD) e nelle Gestioni autonome devono essere considerati unitariamente, a prescindere dalla loro collocazione temporale. Di conseguenza, il requisito dei cinque anni di assicurazione e contribuzione (di cui almeno tre anni nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda di assegno ordinario di invalidità o la data del decesso del dante causa per la pensione indiretta) potrà essere verificato considerando complessivamente i contributi versati in più gestioni. Lo rende noto l’Inps con il messaggio n. 246 del 22 gennaio scorso, in cui ha fornito nuove indicazioni relative all’accertamento del requisito contributivo per il riconoscimento dell’assegno ordinario di invalidità e della pensione indiretta a carico delle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi, in presenza di contribuzione nel Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD). Le disposizioni aggiornano parzialmente il precedente messaggio n. 1256/2024. L’Inps specifica che per tutto quello che non è stato “diversamente precisato”, restano valide le indicazioni fornite nel messaggio precedente.
ASSEGNO DI INVALIDITÀ E PENSIONE INDIRETTA: LE NOVITÀ
I contributi accreditati nel Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD) e nelle Gestioni autonome devono essere considerati unitariamente, a prescindere dalla loro collocazione temporale. Di conseguenza, il requisito dei cinque anni di assicurazione e contribuzione (di cui almeno tre anni nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda di assegno ordinario di invalidità o la data del decesso del dante causa per la pensione indiretta) potrà essere verificato considerando complessivamente i contributi versati in più gestioni. Lo rende noto l’Inps con il messaggio n. 246 del 22 gennaio scorso, in cui ha fornito nuove indicazioni relative all’accertamento del requisito contributivo per il riconoscimento dell’assegno ordinario di invalidità e della pensione indiretta a carico delle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi, in presenza di contribuzione nel Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD). Le disposizioni aggiornano parzialmente il precedente messaggio n. 1256/2024. L’Inps specifica che per tutto quello che non è stato “diversamente precisato”, restano valide le indicazioni fornite nel messaggio precedente.
SÌ AL CUMULO DELLE AGEVOLAZIONI PER LAVORATORI IMPATRIATI E RICERCATORI
È possibile cumulare il nuovo regime agevolativo per lavoratori impatriati (D.Lgs. n. 209/2023) con gli incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all’estero (art. 44 del D.L. n. 78/2010). Lo rende noto l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 16/2025, fornendo un importante chiarimento per i professionisti che scelgono di tornare in Italia per svolgere attività di ricerca o lavorative. Nello specifico, l’interpello è stato presentato da un odontoiatra e docente universitario trasferitosi in Spagna, che ha chiesto chiarimenti sulla possibilità di beneficiare contemporaneamente dei citati regimi fiscali agevolati. L’istante ha motivato la richiesta sottolineando che la nuova disciplina non prevede espressamente il divieto di cumulo tra le due agevolazioni. Alla luce del vigente quadro normativo, l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che, a differenza del precedente regime speciale per lavoratori impatriati (disciplinato dall’art.16 del D.Lgs. n.147/2015, ora abrogato), non sussiste più un divieto esplicito di cumulo tra le due agevolazioni fiscali. Pertanto, l’istante potrà usufruire simultaneamente del nuovo regime agevolativo per lavoratori impatriati per i redditi derivanti dalla sua attività di medico odontoiatra e degli incentivi per il rientro di ricercatori residenti all’estero per quelli legati alla sua attività accademica. Questa possibilità sarà applicabile a partire dal periodo d’imposta 2025 e fino alla scadenza dei rispettivi benefici previsti dalla normativa.
Per qualsiasi chiarimento contattare il Consulente di riferimento. Ricordiamo che le circolari e le news predisposte dallo Studio hanno valenza meramente informativa e non costituiscono quindi consulenza o prestazione professionale.
I consulenti del lavoro di Ergon Stp:
Erika Damiani |
Massimo Iesu |
Cristiana Comelli |
Martina Iesu |
Valentina Bolis |