Con la circolare 19/2015, pubblicata l’8 giugno 2015, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali fornisce alcune indicazioni operative circa la disciplina in materia di DURC online.
Alcuni aspetti riportati nella circolare:
Soggetti abilitati alla veridica di regolarità contributiva

  • Organismi di attestazione SOA;
  • Le amministrazioni pubbliche concedenti;
  • Le amministrazioni pubbliche procedenti;
  • L’impresa e il lavoratore autonomo in relazione alla propria posizione contributiva;
  • Le banche o gli intermediari finanziari, previa delega del soggetto titolare del credito.

Per quanto riguardano gli ultimi due punti  la possibilità di verifica è subordinata alla sussistenza di un apposito atto di delega che dovrà essere comunicata a cura del delegante agli istituti.

Verifica della regolarità contributiva

I soggetti abilitati possono verificare in tempo reale la regolarità contributiva nei confronti dell’INPS, dell’INAIL e, per le imprese classificate o classificabili a fini previdenziali nel settore industria o artigianato per le attività dell’edilizia, delle Casse edili.

Requisiti di regolarità

La verifica della regolarità in tempo reale riguarda i pagamenti dovuti dall’impresa in relazione ai lavoratori subordinati e a quelli impiegati con contratto di collaborazione che operano nell’impresa stessa, nonché i pagamenti dovuti dai lavoratori autonomi, scaduti sino all’ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata, a condizione che dia scaduto anche il temine di presentazione delle relative denunce retributive.

La regolarità sussiste comunque anche in caso di rateizzazioni e in presenza di uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascun Istituto ed a ciascuna Cassa edile. In tal caso non si considera grave lo scostamento tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascuna Gestione nella quale l’omissione si è determinata che risulti pari o inferiore ad 150,00 euro comprensivi di eventuali accessori di legge.

Assenza di regolarità

Qualora non sia possibile attestare la regolarità contributiva in tempo reale l’INPS, l’INAIL e le Casse edili trasmettono tramite Pec, all’interessato o al soggetto da esso delegato, l’invito a regolarizzare con indicazione delle cause di irregolarità.

L’interessato può regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a 15 giorni dalla notifica dell’invito alla regolarizzazione.

Decorso inutilmente il termine assegnato per la regolarizzazione, l’eventuale risultato negativo della verifica verrà comunicato esclusivamente ai soggetti che hanno effettuato l’interrogazione

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