NESSUNA SANZIONE PER INVIO TARDIVO CU LAVORATORI AUTONOMI

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agenzia delle entrateCon il comunicato stampa del 12 febbraio 2015 l’Agenzia delle Entrate specifica che non vi saranno sanzioni per gli invii tardivi delle CU senza dati per la precompilata.

Di seguito uno stralcio di quanto riportato:

Al fine di semplificare ulteriormente la prima applicazione di questo invio, per il primo anno gli operatori potranno scegliere se compilare la sezione dedicata ai dati assicurativi relativi all’Inail e se inviare o meno le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti.

Sempre per il primo anno, fermo restando che tutte le certificazioni uniche che contengono dati da utilizzare per la dichiarazione precompilata devono essere inviate entro il 9 marzo 2015, quelle contenenti esclusivamente redditi non dichiarabili mediante il modello 730 (come i redditi di lavoro autonomo non occasionale) possono essere inviate anche dopo questa data, senza applicazione di sanzioni.

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