Convertito in Legge il “Decreto Lavoro”

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Convertito in Legge il “Decreto Lavoro”

Il Decreto Lavoro (D.L. 48/2023) è stato approvato in via definitiva ed è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Di seguito alcune delle principali novità introdotte.

Modifiche alla disciplina dei contratti a termine

L’articolo 24 del Decreto modifica la disciplina dei contratti di lavoro a tempo determinato del settore privato, riscrivendo le causali necessarie per stipulare contratti di durata superiore ai 12 mesi.

Si possono stipulare contratti di durata inferiore di 12 mesi senza causale, ma è possibile concludere contratti a termine di durata compresa tra i 12 e i 24 mesi solo in presenza delle seguenti causali:

  • Per esigenze previste dai contratti colletti;
  • In assenza delle previsioni nei contratti collettivi, e comunque entro il 30 aprile 2024, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti;
  • In sostituzione di altri lavoratori.

In caso di stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato di durata superiore ai 12 mesi, in assenza di una di queste causali, il contratto si trasforma in tempo indeterminato.

Aumento della soglia di esenzione dei fringe benefits per lavoratori con figli a carico

Confermato anche l’aumento della soglia di esenzione dei fringe benefit solo per i lavoratori con figli a carico.

Per il periodo d’imposta 2023 la soglia di esenzione del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati passa da 258,23 fino a 3.000 euro solo per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico. Tali importi non sono assoggettati a contribuzione e imposizione fiscale. Solo per questi dipendenti, possono rientrare tra i fringe benefits esenti anche le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas.

Ricordiamo che resta fermo il principio generale per cui, se il valore totale dei fringe benefits prestati dal datore è superiore alla soglia di esenzione nell’anno di imposta, l’intero importo corrisposto diventerà imponibile sia ai fini fiscali che contributivi, comprendendo anche la quota inferiore al limite.

Ai datori di lavoro è richiesto di provvedere previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie, laddove presenti. Per avere diritto a tale aumento del limite di esenzione, i lavoratori con figli a carico dovranno compilare un’autodichiarazione indicando il codice fiscale dei figli a carico.

Siamo ancora in attesa dei chiarimenti e delle indicazioni operative da parte degli Enti preposti (INPS, Agenzia delle Entrate), al fine di gestire correttamente l’erogazione dei fringe benefits per i lavoratori con figli a carico.

Per tutti gli altri lavoratori continua invece ad applicarsi il regime ordinario dei fringe benefits previsto dall’articolo 51, comma 3 del TUIR, che prevede l’esenzione fino a 258,23 euro per l’intero periodo di imposta. A questi lavoratori non è estesa l’esenzione ai rimborsi e alle somme erogate per il pagamento delle bollette di luce, acqua e gas.

Aumento del taglio del cuneo fiscale dal 1° luglio al 31 dicembre 2023

Con la conversione in Legge è stato confermato anche l’aumento del taglio del cuneo fiscale previsto per i periodi di paga dal 1° luglio al 31 dicembre 2023. È previsto l’aumento di 4 punti percentuali dell’esonero sulla quota dei contributi previdenziali a carico del lavoratore, che quindi spetta nella misura:

  • del 6%, a condizione che la retribuzione imponibile del mese non ecceda l’importo di 2.692,00 euro;
  • del 7%, a condizione che la retribuzione imponibile del mese non ecceda l’importo di 1.923,00 euro.

Per espressa previsione del Decreto, l’aumento dell’esonero non ha effetto sul rateo di tredicesima mensilità. L’esonero applicato alla tredicesima di dicembre 2023 sarà quindi del 2% se la retribuzione non eccede i 2.692,00 euro e del 3% se la retribuzione è inferiore a 1.923,00 euro.

Detassazione del lavoro notturno e festivo per i dipendenti di strutture turistico alberghiere

Novità introdotta dalla conversione è invece il cd. “Bonus turismo”. Il trattamento integrativo speciale è riconosciuto per i periodi che vanno dal 1° giugno 2023 al 21 settembre 2023, a favore dei lavoratori del comparto del turismo, inclusi gli stabilimenti termali, e consiste in una somma che non concorre a formare reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, effettuato nei giorni festivi. Siamo in attesa delle indicazioni operative da parte degli Enti preposti.

Possono usufruire del beneficio i lavoratori dipendenti del settore privato, titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro nel periodo di imposta 2022.

Il trattamento integrativo speciale è riconosciuto dal datore di lavoro, su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto l’importo del reddito da lavoro dipendete conseguito nell’anno 2022. Il sostituto d’imposta compensa il credito maturato.

Proroga dello smart working per determinate categorie di lavoratori

Tra le novità introdotte si trova la proroga dello smart working per determinate categorie di lavoratori, senza necessità di stipulare accordi individuali dedicati:

  • Per i lavoratori dipendenti pubblici e privati, affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministero della Salute 4 febbraio 2022, è stato prorogato fino al 30 settembre 2023 il diritto a svolgere la prestazione in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, senza alcuna decurtazione di retribuzione;
  • I lavoratori dipendenti del settore privato con almeno un figlio minore di 14 anni hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile fino al 31 dicembre 2023, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito, o che non vi sia genitore non lavoratore e che le caratteristiche della prestazione siano compatibili con lo smart working.

Assegno di Inclusione e incentivi per l’assunzione di beneficiari dell’Assegno

Confermato l’Assegno di inclusione che, dal 1° gennaio 2024, sostituirà il Reddito di cittadinanza.

L’Assegno è riconosciuto, a richiesta, ai nuclei familiari in cui sono presenti disabili, minorenni o persone con almeno 60 anni di età, o componenti in condizione di svantaggio e inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari territoriali, che rispettano i requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, reddito e patrimonio previsti.

Per i datori di lavoro privati che assumono beneficiari dell’Assegno di inclusione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o con apprendistato, è riconosciuto l’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a loro carico, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL, per un periodo massimo di 12 mesi e nel limite di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Tale esonero è riconosciuto anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, nel limite massimo di 24 mesi.

Per qualsiasi chiarimento contattare il Consulente di riferimento. Ricordiamo che le circolari e le news predisposte dallo Studio hanno valenza meramente informativa e non costituiscono quindi consulenza o prestazione professionale.

Autodichiarazione bollette genitori

Autodichiarazione welfare 3000 euro figli a carico

Erika Damiani Massimo Iesu
Cristiana Comelli Martina Iesu
Valentina Bolis

 

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