Intelligenza Artificiale e rapporto di lavoro: cosa cambia con l’entrata in vigore del D. Lgs. 179/2026?
Dal 23 ottobre 2026 è un vigore il Decreto Legislativo 7 ottobre 2026, n. 179, attuativo del Regolamento (UE) 2024/1689 sull’Intelligenza Artificiale, “AI ACT”. Per i datori di lavoro le novità più rilevanti sono le seguenti:
- L’articolo 41 “Tutela del lavoratore nei processi decisionali assistiti da sistemi di intelligenza artificiale” prevede che:
- Il datore di lavoro che usa sistemi di Intelligenza Artificiale “IA” deve assicurare che le decisioni finali attinenti alla costituzione, modifica o risoluzione del rapporto di lavoro, compresi i provvedimenti disciplinari e le valutazioni delle prestazioni, non siano adottate esclusivamente sulla base di un trattamento automatizzato (es. un software HR con sistema di IA che analizza le prestazioni dei dipendenti e suggerisce al datore di lavoro se promuovere un lavoratore).
La decisione definitiva dovrà essere riservata ad una persona fisica, che eserciti un potere effettivo e autonomo (es. un professionista delle risorse umane che conosce lo strumento di IA in uso).
Il consenso del lavoratore non legittima il trattamento esclusivamente automatizzato; il datore di lavoro deve comunque garantire l’intervento umano effettivo richiesto.
- Impone al datore di lavoro, prima dell’avvio del trattamento di dati personali relativi a un lavoratore, di assolvere agli obblighi informativi riguardanti l’uso di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati. Inoltre, si riconosce al lavoratore il diritto di ottenere, su richiesta e tramite l’intervento di una persona fisica, una motivazione intelligibile della decisione che lo riguarda, con l’indicazione dell’eventuale incidenza del sistema di IA sul processo decisionale e dei principali parametri considerati.
- Il licenziamento intimato in violazione dell’art. 41 è nullo e anche le decisioni assunte dal datore di lavoro in violazione dello stesso articolo sono nulle.
Per il datore di lavoro diventa fondamentale dimostrare che le decisioni finali sono state prese in modo effettivo e autonomo da una persona fisica, in particolare documentando il processo decisionale.
- L’articolo 42 “Intelligenza artificiale, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”, prevede che:
- I datori di lavoro devono integrare nell’ambito della valutazione dei rischi di cui all’art. 28 del D. Lgs. 81/2008 l’utilizzo di sistemi di Intelligenza Artificiale che incidono su:
- l’organizzazione del lavoro;
- i ritmi produttivi;
- le modalità di esecuzione della prestazione;
- i processi decisionali rilevanti ai fini della sicurezza.
- Impone ai datori di lavoro di garantire un’adeguata informazione e formazione dei lavoratori su:
- i rischi specifici connessi all’utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale;
- le misure di prevenzione e protezione adottate.
Il nostro Studio è pronto ad effettuare una verifica dei sistemi di Intelligenza Artificiali utilizzati e valutare gli eventuali adempimenti da seguire.
I nostri contatti: 040 3783211 – mail privacy@ergonstp.it
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