Informa clienti – Aprile 2019

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Inviamo un estratto delle novità di aprile di interesse per i Clienti predisposto sulla base dell’Informaclienti redatto dalla Fondazione Studi dei Consulenti del lavoro.

Maggiori informazioni e chiarimenti possono essere richiesti ai Consulenti dello Studio.

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DECRETO FLUSSI 2019 – è stato pubblicato il Decreto sulla “Programmazione dei flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari per l’anno 2019”. Il decreto prevede l’ingresso in Italia di una quota complessiva di 30.850 cittadini extracomunitari per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale e di lavoro autonomo. Ricordiamo ai Clienti che si tratta degli ingressi per motivi particolari per i quali viene presentata specifica istanza

TRASFORMAZIONE DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO DI PRIMO LIVELLO IN CONTRATTO DI APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE – L’INPS ha fornito precisazioni in merito al regime contributivo applicabile in caso di trasformazione del contratto di apprendistato di primo livello in contratto di apprendistato professionalizzante (si tratta di una causale limitata), puntualizzando che i datori di lavoro che occupano un numero di addetti pari o inferiore a 9 applicano la complessiva aliquota del 1,5% nel primo anno e del 3% nel secondo anno di contratto, l’istituto segnala che resta fermo il livello di aliquota del 10% per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al secondo

PENSIONE ANTICIPATA –  L’INPS ha chiarito che, rispetto alle nuove disposizioni in materia di pensione anticipata (Quota 100, Opzione donna e lavoratori precoci),  la contribuzione accreditata durante i periodi di percezione dell’indennità di NASpI è utile per il perfezionamento del requisito contributivo dei 38 anni, ma non per il perfezionamento del requisito contributivo dei 35 anni utili per la pensione di anzianità. Parimenti, ai fini del perfezionamento del requisito di anzianità, non sono utili i periodi di malattia e di disoccupazione o equiparati

BONUS OCCUPAZIONE – sono state fornite ulteriori indicazioni operative per la fruizione dell’incentivo NEET previsto dal Programma “Iniziativa Occupazione Giovani” relativo alle assunzioni effettuate nel 2019. Ricordiamo che l’incentivo massimo è di 8.060,00 € annui, riparametrato e applicato su base mensile. L’incentivo viene riconosciuto, anche in caso di part time, per: • le assunzioni a tempo indeterminato; • i rapporti di lavoro in somministrazione; • contratti di apprendistato professionalizzante; • assunzioni effettuate da una cooperativa. In favore dello stesso lavoratore l’incentivo può essere riconosciuto per un solo rapporto di lavoro: dopo la prima concessione non è possibile fruire del medesimo sgravio per nuove assunzioni effettuate dallo stesso o da altro datore di lavoro, a prescindere dalla causa di cessazione del precedente rapporto e dall’entità dell’effettiva fruizione del beneficio.

NUOVE TARIFFE INAIL – il provvedimento, oggetto di specifica informativa, ha comportato la revisione dei tassi applicati alle aziende. Ricordiamo che le nuove tariffe sostituiscono quelle previste dal precedente decreto in vigore dal 2000 e oggi poco attinente alla nuova realtà lavorativa. Le aziende interessate da cambiamenti significativi saranno contattate direttamente, mentre lo studio sta già operando con le sedi INAIL per la definizione delle altre problematiche connesse alle variazioni. I consulenti hanno esaminato caso per caso tutte le posizioni per verificare che l’INAIL non abbia commesso errori applicando le nuove classificazioni. Il termine per la presentazione e il pagamento dell’autoliquidazione è stato differito al 16 maggio e quindi con il mod. F24 in emissione i datori di lavoro troveranno i dati per il versamento

RIPOSI PER L’ALLATTAMENTO E PAUSA PRANZO – Il Ministero del Lavoro è intervenuto sul tema della cumulabilità tra i riposi giornalieri spettanti alla lavoratrice madre nel primo anno di vita del bambino e il diritto alla pausa prevista in favore dei lavoratori che svolgono un orario pari a 6 ore al giorno non frazionate. Nel provvedimento si puntualizza che, considerata la specifica funzione della pausa, che la legge definisce come “intervallo”, porta a escludere che una presenza effettiva della lavoratrice nella sede di lavoro per un periodo temporale inferiore a 6 ore (nel caso di specie, 5 ore e 12 minuti) dia diritto alla pausa. Conseguentemente, non si dovrà procedere alla decurtazione dei 30 minuti della pausa dal totale delle ore effettivamente lavorate dalla lavoratrice

I consulenti del lavoro di Ergon Stp:

  • Erika Damiani (socio)
  • Massimo Iesu (socio)
  • Cristiana Comelli (socio)
  • Martina Iesu (partner)
  • Maila Milocco, Marco Schisa (collaboratori esterni)

 

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