Novità Covid 19 Versamenti

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In considerazione della situazione emergenziale riteniamo opportuno dare ai Clienti una continua informazione su varie tematiche di interesse che stanno accadendo nei rapporti di lavoro.

Ci riserviamo ogni correzione e integrazione utile.

I versamenti nei confronti della P.A. in scadenza il giorno 16 marzo 2020 sono prorogati al giorno 20 marzo 2020.

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Le imprese del settore turistico, filiere dello spettacolo, ristorazione, sport e cultura, onlus (vedere elenco dettagliato art. 61 DL) per le ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati, contributi assistenziali e previdenziali, premi per l’assicurazione obbligatoria, relativamente ai versamenti con scadenza tra il 2 marzo e il 30 aprile 2020;

le imprese e gli esercenti arti e professioni con volume di ricavi NON superiore a 2 milioni di euro, per le ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati, contributi assistenziali e previdenziali, premi per l’assicurazione obbligatoria relativamente ai versamenti con scadenza tra l’8 marzo e il 31 marzo 2020

possono versare entro il 31 maggio 2020 in unica soluzione, ovvero in cinque rate mensili di pari importo a partire da maggio, senza aggiunta di interessi e sanzioni.

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Inoltre:

i versamenti scadenti dall’8 marzo al 31 maggio 2020 relativi a:

  • cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione,
  • avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Entrate,
  • avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali,

dovranno essere effettuati, in un’unica soluzione, entro il 30 giugno 2020.

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Sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo dal 23 febbraio al 31 maggio 2020. I pagamenti devono essere effettuati entro il 10 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

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In generale non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria già versati.

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L’art. 71 prevede forme di menzione per chi rinuncia alle sospensioni.

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Per casi specifici qui non presentati e in considerazione del complesso quadro normativo e delle specificità di ogni datore di lavoro invitiamo gli interessati a contattare esclusivamente i professionisti, preferibilmente per mail, ovvero scrivere a segreteria.consulenti@ergonstp.it

 

Nota predisposta da Ergon Stp Consulenti del Lavoro Trieste Udine Milano

I consulenti del lavoro di Ergon Stp – www.ergonstp.it – 040 3783211

  • Erika Damiani (socio) – erika.damiani@ergonstp.it – 3334239117
  • Massimo Iesu (socio) – massimo.iesu@ergonstp.it – 3358005357
  • Cristiana Comelli (socio) – crisitana.comelli@ergonstp.it – 3496112767
  • Martina Iesu (partner) – martina.iesu@ergonstp.it – 3287641487
  • Nicolas Frediani (collaboratore) – nicolas.frediani@ergonstp.it
  • Maila Milocco (collaboratore) – maila.milocco@ergonstp.it

(N.B. la presente comunicazione ha mero valore informativo e non rappresenta una consulenza professionale)

 

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