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La risposta del Ministero del Lavoro all’interpello numero 26/2014 relativo alla corretta interpretazione dell’art.34, comma 2 bis, D.Lgs. n. 276/2003, concernente il limite delle quattrocento giornate di effettivo lavoro nell’arco di tre anni solari fissato per l’utilizzo di prestazioni di lavoro intermittente.

In particolare, veniva richiesto se l’eccezione per i settori del turismo, pubblici esercizi e spettacolo, contemplata dalla disposizione normativa sopra citata, si riferisca al CCNL applicato ai rapporti di lavoro intermittente ovvero al settore di appartenenza dei datori di lavoro individuato come codice attività ATECO.

Ricordiamo che l’instaurazione di un rapporto di lavoro intermittente è previsto nel rispetto dei limiti di carattere oggettivo o soggettivo già individuati dagli artt. 34 e 40 del D.Lgs. n. 276/2003, per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro, per un massimo di quattrocento giornate di effettivo lavoro nell’arco di tre anni solari. Questo vincolo vale per le giornate di lavoro prestate successivamente al 28 giugno 2013 e l’eventuale superamento comporta la trasformazione del rapporto in un “normale” rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.

Esclusi da questo computo i settori “del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo”.

Ai fini della individuazione dei datori di lavoro interessati dalla eccezione in argomento è possibile ricorrere ai criteri già utilizzati in relazione alle comunicazioni “semplificate” di instaurazione dei rapporti di lavoro, esplicitati con note n. 2369 del 16 febbraio 2012 e n. 4269 del 26 marzo 2012.
In altri termini i datori di lavoro interessati sono:

  • quelle iscritti alla Camera di Commercio con il codice attività ATECO 2007 corrispondente ai citati settori produttivi;
  • quelli che, pur non rientrando nel Codice ATECO corrispondente ai settori in questione, svolgano attività proprie del settore turismo, pubblici esercizi e spettacolo applicando i relativi contratti collettivi.

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L’ASSEVERAZIONE DI CONFORMITÀ DEI RAPPORTI DI LAVORO. INDISPENSABILE IN CASO DI APPALTI. CHIEDICI COME ATTIVARLA
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