INAIL: ASSICURAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO

Ergon Stp > News > Consulenza del lavoro > INAIL: ASSICURAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO

inail_logo_uffÈ stato sottoposto alla Direzione Centrale Rischi dell’Inail un quesito circa l’obbligo relativo al socio che riveste anche la qualifica di amministratore unico.

L’Istituto ricostruisce l’evoluzione giurisprudenziale del rapporto tra socio e società, che si concretizza nel concetto di “dipendenza funzionale”.

Il socio opera per conto della società che rappresenta, ed è proprio l’attività manuale che lo pone in dipendenza della stessa, a prescindere dalla qualificazione del rapporto di lavoro se subordinato o meno. Lo svolgimento materiale dell’attività, pertanto, comporta l’obbligo della tutela assicurativa del socio, anche se assume il ruolo di amministratore unico con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Ovviamente l’assicurazione scatta solo in presenza di attività manuale protetta ai sensi dell’art. 1 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 svolta a favore della società e in conformità alle direttive della stessa. Considerato che l’attività amministrativa o l’uso di un autoveicolo, rientrano nelle normali funzioni, viene difficile immaginare un socio amministratore unico che non svolga attività “protetta”.

Appare il caso di precisare che nel caso l’amministratore unico non sia socio della società, l’eventuale obbligo assicurativo dipenderà dall’inquadramento che lo stesso avrà nei confronti della società.

Se, infatti, il rapporto sarà incardinato nell’area della parasubordinazione, ex art. 50, comma 1, lettera c-bis), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, allora l’obbligo assicurativo è in vigore dall’anno 2000 in virtù dell’art. 5 del D. Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38.

Se l’ufficio di amministratore, invece, rientra nei compiti istituzionali e nell’oggetto proprio dell’arte o professione, allora il reddito verrà attratto nel lavoro autonomo professionale e quindi non scatterà alcun obbligo assicurativo.

Fonte ConsulentidelLavoro.it

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