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Ergon Informaclienti gennaio 2023

Inviamo la sintesi delle novità del mese predisposta sulla base dell’Informaclienti redatto dalla Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro.

Decreto flussi 2022, domande a partire dal 27 marzo

È stato pubblicato in Gazzetta il D.P.C.M 29 dicembre 2022 (cd. “Decreto Flussi”) con le quote dei lavoratori stranieri non comunitari che possono fare ingresso in Italia per motivi di lavoro nell’anno 2023.

Il decreto fissa una quota massima di ingressi pari a 82.705 unità, così suddivise:

  • 000 riservate agli ingressi per motivi di lavoro stagionale;
  • 705 per gli ingressi per lavoro subordinato non stagionale e autonomo, delle quali 30.105 per lavoratori subordinati dei settori dell’autotrasporto, dell’edilizia e turistico-alberghiero, e, novità di quest’anno, della meccanica, delle telecomunicazioni, dell’alimentare e della cantieristica navale.

Altra novità introdotta dal decreto è che il datore di lavoro, prima dell’invio della richiesta, deve verificare con il Centro per l’Impiego competente per territorio che non vi siano già lavoratori presenti in Italia per la stessa mansione (prassi già vigente in passato).

Le istanze potranno essere trasmesse in modalità telematica dalle ore 9:00 del 27 marzo e saranno accolte fino a esaurimento delle quote previste.

Istruzioni operative esonero contributivo 2-3% (Circolare INPS n. 7 del 24/01/2023)

L’INPS ha fornito le istruzioni operative per la gestione dell’esonero contributivo a carico dei lavoratori dipendenti introdotto dalla Legge di Bilancio 2022, e prorogato e aumentato per il 2023.

L’esonero è riconosciuto per i lavoratori dipendenti pubblici e privati nella misura del 2% e del 3% quando la retribuzione imponibile parametrata su base mensile per 13 mensilità non ecceda, rispettivamente, 2.692 e 1.923 €, maggiorati del rateo della tredicesima per la competenza del mese di dicembre.

Nessuna riduzione spetta invece nel caso in cui la retribuzione imponibile del mese superi il limite dei 2.692 euro: poiché la verifica del rispetto della soglia reddituale deve essere effettuata nel singolo mese di paga, la riduzione della quota dei contributi previdenziali IVS dovuta dal lavoratore potrà assumere, in relazione ai differenti mesi, un’entità diversa o non applicarsi, in caso di superamento del massimale.

Ammortizzatori sociali e aliquote contributive 2023

Con il messaggio 316/2023 l’INPS ha prorogato al 30 giugno 2023 il termine di adeguamento previsto per i Fondi di solidarietà. Infatti, i Fondi di solidarietà bilaterali, bilaterali alternativi e territoriali intersettoriali delle Province autonome di Trento e Bolzano già costituiti al 1° gennaio 2022 dovevano adeguarsi, entro il 31 dicembre 2022, alle disposizioni di legge che hanno previsto l’obbligo contributivo di finanziamento ai Fondi di solidarietà per tutti i datori di lavoro che occupano almeno 1 dipendente.

In caso di mancato adeguamento, per i Fondi che continuino a prevedere una soglia dimensionale di accesso diversa da quella disposta per legge anche dopo il 30 giugno, è previsto che i datori di lavoro del relativo settore, a partire dal 1° luglio 2023, rientreranno nella disciplina del Fondo di Integrazione Salariale (FIS).

A decorrere dal 1° gennaio 2023 il FIS è finanziato da:

  • un contributo ordinario pari allo 0,50% per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento occupano mediamente fino a 5 dipendenti;
  • un contributo pari allo 0,80% per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, occupano mediamente più di 5 dipendenti.

Per quanto riguarda, invece, la contribuzione di finanziamento delle integrazioni salariali straordinarie (CIGS), i datori di lavoro interessati sono tenuti, dal 1° gennaio, al versamento nella misura pari allo 0,90% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, di cui lo 0,60% a carico del datore e lo 0,30% a carico del lavoratore.

Sospensione dell’attività nelle microimprese

Con la nota 162/2023 l’Ispettorato nazionale del lavoro ha precisato le modalità di applicazione della sanzione della sospensione delle attività produttive nei confronti delle microimprese.

I provvedimenti di sospensione delle attività previsti per le violazioni in tema di lavoro irregolare (c.d. “in nero”) non si applicano nel caso in cui il lavoratore risulti l’unico occupato dell’impresa.

La sospensione può però essere ordinata per altri tipi di violazione, come per gravi irregolarità relative alla sicurezza del lavoro, come la mancanza del DVR o della nomina del RSPP, che da sole sono sufficienti a giustificare l’adozione del provvedimento.

L’Ispettorato ha inoltre precisato che nel caso non venga emesso un provvedimento di sospensione delle attività aziendali, gli ispettori del lavoro possono comunque emanare altri provvedimenti per tutelare la salute e sicurezza dei lavoratori, e allontanare il lavoratore irregolare dalla sede di lavoro fino al momento di avvenuta regolarizzazione.

Per qualsiasi chiarimento contattare il Consulente di riferimento. Ricordiamo che le circolari e le news predisposte dallo Studio hanno valenza meramente informativa e non costituiscono quindi consulenza o prestazione professionale.

I consulenti del lavoro di Ergon Stp:

Erika Damiani (socio) Massimo Iesu (socio)
Cristiana Comelli (socio) Martina Iesu (partner)
Nicolas Frediani (partner)

 

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