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Dopo la pubblicazione del decreto “Rilancio” – D.L. 34/2020 -, proseguiamo l’informazione su varie tematiche di interesse generale che stanno accadendo nei rapporti di lavoro.

Ci riserviamo ogni correzione e integrazione utile

Sospensione dei pignoramenti dell’Agente della riscossione su stipendi e pensioni

È prevista la sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall’agente della riscossione e dai soggetti riscossori delle entrate degli enti locali iscritti nell’apposito albo, aventi ad oggetto stipendi, pensioni e altre indennità assimilate.

Dall’entrata in vigore del DL Rilancio e fino al 31 agosto 2020 sono:

– sospese le trattenute operate dal datore di lavoro/ente pensionistico per i pignoramenti terzi effettuati dall’agente della riscossione;

– le somme che avrebbero dovuto essere accantonate sono svincolate e tornano nella piena disponibilità del debitore

Dal 1° settembre 2020 le trattenute riprenderanno secondo le modalità ordinarie.

Restano fermi gli accantonamenti effettuati prima del periodo di sospensione e sono definitivamente acquisite, quindi non rimborsabili, le quote già versate all’Agente della riscossione prima dell’entrata in vigore del provvedimento.

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Proroga dei termini di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi anche per i soggetti di cui agli articoli 61 e 62 del decreto Cura Italia

I termini per i versamenti di imposte e contributi, già sospesi per i mesi di marzo, aprile e maggio, sono prorogati dal 30 giugno 2020 al 16 settembre 2020. I versamenti potranno essere effettuati in unica soluzione o rateizzati fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020

I versamenti delle ritenute scadenti il 31 maggio in base alle precedenti sospensioni vanno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020

Le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, sia professionistiche che dilettantistiche, possono beneficiare della sospensione dei versamenti:

  • relativi all’IVA, alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai contributi previdenziali e ai premi INAIL;
  • fino al 30.6.2020, invece che fino al 31.5.2020

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Incremento del limite annuo di crediti utilizzabili in compensazione nel modello f24

Per il solo anno 2020, viene incrementato da 700.000,00 a 1 milione di euro il limite dell’ammontare, cumulativo, dei crediti d’imposta e contributivi che, in ciascun anno solare, possono essere:

  • utilizzati in compensazione nel modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97;
  • ovvero rimborsati ai soggetti intestatari di conto fiscale, con la procedura c.d. “semplificata”.

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Indennità autonomi (cenno)

Sarà erogata anche per il mese di aprile l’indennità di 600 euro in favore dei soggetti già destinatari dell’indennità nel mese di marzo (professionisti e lavoratori co.co.co., lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’AGO, lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali).

Indennità per i lavoratori domestici

A sostegno dei lavoratori domestici è introdotta un’indennità pari a 500 euro mensili per i mesi di aprile e maggio 2020, in favore di coloro che al 23 febbraio 2020 avevano in essere uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali, a condizione che non siano conviventi col datore di lavoro. L’indennità non è cumulabile con altre riconosciute per COVID-19 e non spetta ai percettori del reddito di emergenza (REM) o ai percettori del reddito di cittadinanza a determinate condizioni, ai titolari di pensione, ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità e ai titolari di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato diverso dal lavoro domestico.

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Novità per i contratti a termine: per far fronte al riavvio delle attività a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, è possibile rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere alla data del 23 febbraio 2020, anche in assenza delle causali prescritte dall’art. 19 del Decreto Legislativo n. 81 del 2015. La durata di eventuali rapporti di lavoro a termine, prorogati o rinnovati in base a tale disposizione, non potrà eccedere la data del 30 agosto 2020.

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Licenziamenti

È stato prorogato dai precedenti 60 giorni a 5 mesi complessivi il periodo di divieto di licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e collettivi e di sospensione delle procedure dei licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo in corso. Il datore di lavoro che nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 17 marzo 2020 abbia receduto dal contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo, può revocare il recesso facendo contestualmente richiesta del trattamento di cassa in deroga decorrente dalla data in cui ha avuto efficacia il licenziamento. In tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro.

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Smart working: i genitori lavoratori dipendenti del settore privato, con almeno un figlio a carico minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, avranno diritto al lavoro agile a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione. La prestazione lavorativa in forma agile potrà essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dal datore di lavoro. Per i datori di lavoro pubblici e privati, fino alla cessazione dello stato di emergenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, la modalità di lavoro agile può essere applicata a ogni rapporto di lavoro subordinato.

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Congedi e bonus: è previsto l’innalzamento a trenta giorni dei congedi di cui possono fruire i genitori lavoratori dipendenti del settore privato per i figli di età non superiore ai 12 anni (per i quali è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione) e l’estensione del relativo arco temporale di fruizione sino al 31 luglio 2020. Tali periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

Confermato e “potenziato” il c.d. bonus babysitter per venire incontro ai genitori che torneranno a lavorare mentre le scuole rimarranno chiuse. In particolare, il bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting passa da 600 a 1.200 euro e potrà essere utilizzato anche per l’iscrizione ai servizi integrativi per l’infanzia, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.

Congedi ex L. 104/92: confermato anche per maggio e giugno l’aumento dei giorni di permesso lavorativo (ex art. 33 L. 104/1992) già previsto dal Decreto “Cura Italia” (art. 24). Come per il periodo marzo/aprile anche per il mese in corso e giugno sono concessi 12 giorni aggiuntivi complessivi di permesso lavorativo a chi assiste un familiare con grave disabilità certificata o al lavoratore con grave disabilità. I 12 giorni si aggiungono a quelli ordinariamente previsti (3 per maggio, e 3 per giugno). Il totale del periodo è quindi 12+3+3 = 18 giorni lavorativi di permesso.

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Per casi specifici qui non presentati e in considerazione del complesso quadro normativo e delle specificità di ogni datore di lavoro invitiamo gli interessati a contattare esclusivamente i professionisti, preferibilmente per mail, ovvero scrivere a segreteria.consulenti@ergonstp.it

Nota predisposta da Ergon Stp Consulenti del Lavoro Trieste Udine Milano

I consulenti del lavoro di Ergon Stp – www.ergonstp.it – 040 3783211

  • Erika Damiani (socio) – erika.damiani@ergonstp.it – 3334239117
  • Massimo Iesu (socio) – massimo.iesu@ergonstp.it – 3358005357
  • Cristiana Comelli (socio) – cristiana.comelli@ergonstp.it – 3496112767
  • Martina Iesu (partner) – martina.iesu@ergonstp.it – 3287641487
  • Nicolas Frediani (collaboratore) – nicolas.frediani@ergonstp.it
  • Maila Milocco (collaboratore) – maila.milocco@ergonstp.it

(N.B. la presente comunicazione ha mero valore informativo e non rappresenta una consulenza professionale)

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