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Entra in vigore il “Decreto Lavoro”

Il cd. “Decreto Lavoro” (D.L. 48/2023) è approdato in Gazzetta Ufficiale. Sono previste numerose novità, diverse delle quali immediatamente operative. Di seguito sono illustrate le principali.

Nuove causali per i contratti a tempo determinato

Il decreto ha modificato la disciplina delle causali previste per l’assunzione di lavoratori con contratto a tempo determinato, necessarie per i contratti a termine di durata superiore ai 12 mesi.

Dal 5 maggio 2023, le causali che possono essere indicate nei contratti di durata tra i 12 e i 24 mesi, includendo proroghe e rinnovi, sono:

  • Fattispecie previste nei contratti collettivi;
  • Esigenze di natura tecnica, organizzativa e produttiva individuate dalle parti, in caso di mancata previsione da parte della contrattazione collettiva (fino al 30 aprile 2024);
  • Necessità di sostituire altri lavoratori;

Sono esclusi dall’applicazione delle nuove causali i contratti a termine stipulati da pubbliche amministrazioni, università private, istituti pubblici, enti privati di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere attività di insegnamento, di ricerca scientifica e tecnologica.

Assegno per l’inclusione

Dal 1° gennaio 2024 è istituito l’Assegno per l’inclusione, la nuova misura di sostegno al reddito e contrasto alla povertà che sostituirà il Reddito di Cittadinanza.

Spetterà ai nuclei familiari composti da almeno un soggetto disabile, o minorenne o ultrasessantenne o invalido civile, che rispettano i requisiti economici, di cittadinanza e residenza richiesti.

Il beneficio sarà pari a 6.000 euro annui (7.560 se il nucleo è composto interamente da persone di età pari o superiore a 67 anni, o da persone di età pari o superiore ai 67 anni e da altri familiari tutti in situazione di disabilità grave o non autosufficienza), moltiplicati per il parametro di equivalenza.

Il beneficio spetterà per 18 mesi, rinnovabili per altri 12 dopo una sospensione di un mese.

I nuclei familiari beneficiari sono tenuti ad aderire ad un percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa, da cui sono esclusi i pensionati, i disabili e gli ultrasessantenni.

Il beneficiario è tenuto ad accettare un’offerta di lavoro:

  • Se a tempi indeterminato, su tutto il territorio nazionale;
  • Se a tempo determinato, anche in somministrazione, se il luogo di lavoro dista meno di 80 chilometri dal domicilio del soggetto;
  • Se part time, questo non deve essere inferiore al 60% dell’orario a tempo pieno;
  • La retribuzione non deve essere inferiore ai minimi salariali previsti dai CCNL.

Incentivi per assunzioni e trasformazioni

Ai datori di lavoro privati che assumeranno beneficiari dell’Assegno di inclusione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o apprendistato, viene riconosciuto l’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo pari a 8.000 euro annui e per un massimo di 12 mesi.

Se l’assunzione avviene con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o stagionale, l’esonero è riconosciuto per la durata del rapporto di lavoro e non oltre i 12 mesi, per un ammontare pari al 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di 4.000 euro.

Prestazioni occasionali del settore turistico e termale

Il decreto è intervenuto nell’ambito delle prestazioni di lavoro occasionale: per gli utilizzatori che operano nel settore dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento, l’importo massimo di compenso erogabile a chi svolge prestazioni occasionali è elevato da 10.000 a 15.000 euro, con riferimento alla totalità dei prestatori.

Sempre con riferimento agli utilizzatori che operano nel settore turistico e termale, il divieto di ricorso ai contratti di prestazione occasionale si applica ai datori di lavoro che occupano più di 25 lavoratori subordinati a tempo indeterminato.

Obblighi informativi

È stata prevista una semplificazione degli obblighi in materia di dati da fornire al lavoratore al momento dell’assunzione: le informazioni riguardo l’orario di lavoro, la sua programmazione e il periodo di prova possono essere comunicate al lavoratore con l’indicazione del riferimento normativo o della contrattazione collettiva, anche aziendale, di riferimento.

Il datore di lavoro è tenuto a consegnare o mettere a disposizione del personale, anche tramite sito web, i contratti collettivi applicati, oltre agli eventuali regolamenti aziendali applicabili al rapporto di lavoro.

Riduzione del cuneo fiscale

Per i periodi di paga che vanno da luglio a dicembre 2023, è stato aumentato l’esonero della quota dei contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori dipendenti del settore privato, già prorogato con Legge di Bilancio 2023.

Dal 1° luglio al 31 dicembre 2023 l’esonero è pari a:

  • 6% se la retribuzione imponibile non eccede i 2.692,00 euro;
  • 7% se la retribuzione imponibile mensile del lavoratore è inferiore a 1.923,00 euro.

Fringe benefit esenti fino a 3.000 euro

Limitatamente al periodo d’imposta 2023, in deroga a quanto previsto dall’articolo 51, comma 3 del TUIR, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti con figli a carico, nonché le somme che il datore di lavoro eroga o rimborsa agli stessi lavoratori per il pagamento delle utenze domestiche di acqua, energia elettrica e gas, non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini IRPEF entro il limite di 3.000 euro.

Il limite di 3.000 euro si applica se il lavoratore dipendente dichiara al datore di lavoro di avervi diritto, indicando il codice fiscale dei figli a carico.

Al momento si è in attesa di eventuali chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sulle modalità operative.

Ricordiamo che secondo la norma generale in caso di superamento del limite dei 3.000 € l’intero ammontare dei benefits diventa reddito imponibile sia ai fini fiscali che contributivi.

Per qualsiasi chiarimento contattare il Consulente di riferimento. Ricordiamo che le circolari e le news predisposte dallo Studio hanno valenza meramente informativa e non costituiscono quindi consulenza o prestazione professionale.

I consulenti del lavoro di Ergon Stp:

Erika Damiani (socio) Massimo Iesu (socio)
Cristiana Comelli (socio) Martina Iesu (partner)
Valentina Bolis (partner)

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