Congedo di paternità, parentale e smart working: novità dal 13 agosto

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Congedo di paternità, parentale e smart working: novità dal 13 agosto

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto legislativo 105/2022, cd. “Conciliazione vita-lavoro”, che prevede numerose novità tese a migliorare l’equilibrio tra attività lavorativa e vita privata per i genitori e i prestatori di assistenza. Le variazioni entreranno in vigore il 13 agosto 2022.

Congedo obbligatorio di paternità (Nuovo art. 27bis, D.Lgs. 151/2001 “T.U. Maternità”)

Con il Decreto viene dettata una disciplina al congedo obbligatorio fruito dal padre lavoratore, anche adottivo o affidatario.

Il congedo obbligatorio ha una durata di 10 giorni lavorativi, non frazionabili ad ore ed utilizzabili anche in via non continuativa, e può essere goduto dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi, anche in caso di morte perinatale del figlio. In caso di parto plurimo, la durata aumenta a 20 giorni lavorativi.

Viene riconosciuta un’indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione per tutto il periodo di godimento del congedo e il periodo viene computato nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, assieme al riconoscimento della contribuzione figurativa.

Per l’esercizio di questo diritto, il padre deve comunicare in forma scritta al datore di lavoro i giorni in cui intende fruire del congedo con un anticipo di almeno 5 giorni, fatte salve le migliori condizioni previste dalla contrattazione collettiva.

Il congedo obbligatorio di paternità è fruibile anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice.

Il Datore di lavoro che ostacola l’esercizio del diritto di godere del congedo obbligatorio è punito con la sanzione amministrativa da euro 516,00 a euro 2.582,00 e impediscono di ottenere la certificazione di parità di genere (o analoghe delle Regioni).

  Fino al 12 agosto 2022 Dal 13 agosto 2022
Durata 10 giorni 10 giorni
Arco temporale Entro i 5 mesi successivi alla data del parto Tra i due mesi precedenti la data del presunto parto e i cinque mesi successivi la data effettiva del parto
Preavviso per la richiesta Secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva Almeno cinque giorni
Sanzione amministrativa Non prevista Da 516 a 2.582 euro

Congedo parentale per lavoratori dipendenti (artt. 32 e seguenti, D.Lgs 151/2001 “T.U. Maternità”)

Alla luce delle modifiche apportate, la disciplina dell’indennità del congedo parentale è così articolata:

  • Alla madre spetta, fino al 12° anno di vita del bambino, o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento, un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibile all’altro genitore;
  • Al padre spetta, fino al 12° anno di vita del bambino o dall’ingresso in famiglia, periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibile all’altro genitore;
  • Ad entrambi spetta, in alternativa tra loro, un ulteriore periodo di 3 mesi, che sommato agli altri comporta un periodo massimo complessivo indennizzabile di 9 mesi.

Si specifica che i limiti massimi della durata del congedo, sia individuali e che di coppia, rimangono invece invariati.

  Fino al 12 agosto 2022 Dal 13 agosto 2022
Durata massima del congedo Massimo 6 mesi la madre, massimo 6 mesi il padre (7 se si astiene dal lavoro per almeno 3 mesi), per un totale di massimo 10 mesi (11 se il padre si astiene per almeno 3 mesi) Massimo 6 mesi la madre, massimo 6 mesi il padre (7 se si astiene dal lavoro per almeno 3 mesi), per un totale di massimo 10 mesi (11 se il padre si astiene per almeno 3 mesi)
Mesi indennizzabili 6 mesi 3 mesi spettanti a ciascun genitore + altri 3 godibili da uno dei due
Indennità 30% della retribuzione per un massimo di 6 mesi 30% della retribuzione per un massimo di 9 mesi
Età del figlio entro cui il congedo è indennizzato 6 anni 12 anni
Genitore solo 10 mesi di durata massima del congedo, di cui 6 indennizzati al 30% 11 mesi di durata massima del congedo, di cui 9 indennizzati al 30%

Congedo parentale per lavoratori iscritti alla Gestione separata

Possono fruire del congedo parentale entro il 12° anno (e non più entro il 3°) di vita del bambino o dall’ingresso in famiglia/Italia del minore in caso di adozione o affidamento preadottivo.

Ciascun genitore ha diritto a 3 mesi di congedo parentale indennizzato, non trasferibile all’altro, più ulteriori 3 mesi in alternativa tra loro per un periodo massimo complessivo indennizzabile di 9 mesi (non più 6).

Congedo parentale per i lavoratori autonomi (Art. 69, D.Lgs 151/2001 “T.U. Maternità”)

A seguito delle modifiche introdotte dal Decreto, viene riconosciuto il diritto al congedo parentale anche ai padri lavoratori autonomi. Infatti, dalla nuova formulazione dell’articolo deriva che spettino 3 mesi di congedo parentale per ciascuno dei genitori, lavoratore autonomo, da fruire entro l’anno di vita del minore o dall’ingresso in famiglia in caso di affidamento.

 Diritto di precedenza allo smart working

I datori di lavoro pubblici e privati che stipulano accordi per il lavoro agile devono riconoscere un canale prioritario per le richieste provenienti da lavoratori e lavoratrici con figli fino a 12 anni di età o senza limiti di età in caso di figli con disabilità. Stessa precedenza deve essere accordata alle richieste di accesso allo smart working provenienti da lavoratori con disabilità e caregivers.

Questi lavoratori non possono essere sanzionati, demansionati, licenziati, trasferiti o sottoposti ad altre misure negative per aver chiesto di accedere al lavoro agile, e tali misure, se disposte, sono da considerarsi ritorsive o discriminatorie, e quindi nulle.

Per qualsiasi chiarimento contattare il Consulente di riferimento. Ricordiamo che le circolari e le news predisposte dallo Studio hanno valenza meramente informativa e non costituiscono quindi consulenza o prestazione professionale.

 

I Consulenti del lavoro di Ergon Stp:

Erika Damiani (socio) Massimo Iesu (socio)
Cristiana Comelli (socio) Martina Iesu (partner)
Nicolas Frediani (partner) Maila Milocco (collaboratore esterno)

 

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