Ergon Stp > News > Consulenza del lavoro > IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE

agenzia delle entrateCon la circolare n. 16/E del 14 aprile 2015, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sull’imposta di bollo virtuale. In particolare vengono messe in risalto le modalità di presentazione delle domande, il procedimento di autorizzazione e quello di liquidazione del tributo e gli uffici competenti.

L’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, stabilisce che l’imposta di bollo può essere assolta in modo virtuale, su richiesta degli interessati, per determinati atti e documenti, definiti con appositi decreti ministeriali. In particolare, il soggetto interessato deve chiedere una preventiva autorizzazione all’Ufficio competente, presentando apposita domanda corredata da una dichiarazione da lui sottoscritta, contenente l’indicazione del numero presuntivo degli atti e documenti che potranno essere emessi e ricevuti durante l’anno. L’autorizzazione si intende concessa a tempo indeterminato ed è revocabile con atto da notificarsi all’interessato. Le domande dovranno essere consegnate all’ufficio territorialmente competente oppure inviate tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.

Attualmente le competenze in materia di imposta di bollo assolta con modalità virtuale risultano così ripartite:

  • In via generale il rilascio dell’autorizzazione e la liquidazione del tributo sono di competenza delle Direzioni Provinciali;
  • Per gli uffici e gli enti statali e per le Camere di Commercio il rilascio delle autorizzazioni è di competenza delle Direzioni Regionali. Alla Direzione Provinciale compete la successiva liquidazione dell’imposta

Per quanto riguarda la ripartizione territoriale, la competenza è determinata in base al domicilio fiscale del contribuente. Pertanto, competente al rilascio dell’autorizzazione e alla liquidazione del tributo è la Direzione Provinciale nel cui ambito ha il domicilio fiscale il contribuente.

Per le domande presentate da uffici e enti statali e dalle Camere di Commercio, invece, le autorizzazioni vengono rilasciate dalle Direzioni regionali. In entrambi i casi, la competenza è comunque individuata in base al domicilio fiscale del contribuente.

I contribuenti che vogliono rinunciare all’autorizzazione devono presentare una comunicazione, allegando una dichiarazione degli atti e documenti emessi nel periodo che va dal primo gennaio dell’anno in corso fino al giorno della rinuncia. Come stabilito dal Provvedimento del 14 novembre 2014, questa dichiarazione va presentata in via transitoria in forma cartacea fino al 31 dicembre 2015. A partire dal 1° gennaio 2016, invece, sarà possibile inviare rinunce e dichiarazioni direttamente online.

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