Novità lavoristiche e non per il 2026

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“Novità lavoristiche e non per il 2026”

Al solito la Manovra di fine anno porta numerose novità con cui ci confronteremo assieme nei prossimi mesi.

Riportiamo di seguito, con grande sintesi, quanto riteniamo sia di maggior interesse per aziende e collaboratori rimandando gli approfondimenti, in particolare se di carattere individuale, a incontri specifici che necessariamente saranno calendarizzati dopo l’emanazione delle circolari attuative.

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Detassazione stipendi: gli aumenti corrisposti nel 2026 a seguito dei rinnovi contrattuali definiti tra il 1° gennaio 2024 e il 31 gennaio 2026, saranno assoggettati invece che alla normale IRPEF ad un’imposta sostitutiva con aliquota del 5% purché il singolo dipendente non abbia percepito nel 2025 un reddito di lavoro dipendente superiore a € 33mila. La detassazione degli aumenti, al momento valida per il solo 2026, avverrà in automatico salvo rinuncia scritta al beneficio da parte dell’interessato. Per i dipendenti di nuova assunzione ovvero non gestiti nel 2025 sarà necessario acquisire una loro dichiarazione di responsabilità prima di concedere il beneficio fiscale.

Previdenza complementare e TFR: diventano obbligati al conferimento del TFR al fondo Tesoreria (INPS) i datori di lavoro con almeno 60 dipendenti (dal 2032 il limite scende a 40) ed ora la norma riguarda anche le imprese che nel frattempo hanno incrementato gli addetti dall’istituzione, nel 2007, del predetto obbligo che però cristallizzava la situazione occupazionale al 31.12.2006. Da quest’anno invece il numero degli addetti andrà monitorato costantemente. Parimenti dal 1° luglio si applica il “silenzio assenso” per il conferimento del TFR alla previdenza complementare di tutti i neo assunti. Come già in vigore, l’adesione automatica opera verso la forma pensionistica collettiva prevista dal CCNL. Il lavoratore avrà comunque 60 giorni di tempo, dall’assunzione, per esercitare la facoltà di rinunciare oppure di scegliere un fondo complementare diverso.

Riduzione imposte sui premi di risultato: ai premi di risultato, erogati nel 2026 e 2027, l’imposta sostitutiva viene ulteriormente ridotta all’1% sino al limite massimo del premio di € 5mila. Rammentiamo che i premi di risultato, oltre a dover essere preventivamente depositato al Ministero l’accordo relativo, devono rispettare le caratteristiche di variabilità e incertezza e derivano da specifici incrementi di “produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione” misurabili e verificabili. I dipendenti interessati dal beneficio non debbono aver fruito nel corso del 2025 di un reddito da lavoro dipendente superiore a € 80mila. Per i dipendenti di nuova assunzione ovvero non gestiti nel 2025 sarà necessario acquisire una loro dichiarazione di responsabilità prima di concedere il beneficio fiscale. Restano sempre esclusi dalla detassazione premi e incentivi riconosciuti a carattere individuale.

Riduzione fiscale su maggiorazioni e indennità: viene reintrodotta, con un limite di € 1.500 annui, la riduzione fiscale del 15%, fatta salva la rinuncia del lavoratore, per la corresponsione di specifiche indennità previste dalla legge o dal CCNL. Si tratta delle maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, per lavoro nei giorni festivi e nei giorni di riposo settimanale e le indennità di turno e gli ulteriori emolumenti connessi al lavoro a turni.  ​

Buoni pasto: viene aumentato a 10 € il limite di esenzione giornaliero per i buoni pasto elettronici, mentre per quelli cartacei resta invariato a 4 €.

Benefit autovetture: sono state pubblicate le tariffe ACI con i valori aggiornati pro 2026 che confermano le riduzioni (10%) per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica e (20%) per i veicoli elettrici ibridi plug-in.

Deduzioni fiscali: elevato a € 5.300 il limite annuo di deducibilità dalle imposte per i contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro alle forme di previdenza complementare.

Esoneri e sgravi contributivi: viene previsto un esonero contributivo totale per i datori di lavoro ​​che assumono donne con almeno tre figli minorenni purché prive di impiego da almeno 6 mesi.  Inoltre, dal 1° gennaio 2026, alla lavoratrice o al lavoratore con almeno tre figli conviventi , fino al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo o senza limiti di età nel caso di figli con disabilità, è riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, orizzontale o verticale, o nella rimodulazione della percentuale di lavoro in caso di contratto a tempo parziale, che determina una riduzione dell’orario di lavoro di almeno il 40%. Ai datori di lavoro ​​che consentono ai dipendenti di fruire della priorità nella trasformazione da full time a part time, senza riduzione del complessivo monte orario di lavoro, è riconosciuto per un periodo massimo di 24 mesi dalla data di trasformazione del contratto, l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a proprio carico, nel limite massimo di € 3mila annui da riparametrare su base mensile.

Contratti a termine per sostituzione maternità: introdotta la possibilità di prolungare il contratto di lavoro degli assunti in sostituzione a tempo determinato, o in somministrazione, per un ulteriore periodo di affiancamento della lavoratrice sostituita, di durata, comunque, non superiore al primo anno di età del bambino. Ricordiamo che nelle aziende con meno di 20 dipendenti è concesso uno sgravio contributivo del 50% se si assume personale a tempo determinato in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo.

Congedo parentale: estesa la possibilità di fruirne sino ai 14 anni di età del figlio (prima era 12 anni). Vengono poi incrementati a 10 i giorni di permesso per malattia di ogni figlio.

Pensioni: al momento, per il solo 2027, vengono incrementati i requisiti per accedere al pensionamento che per la pensione di vecchiaia richiederà 67 anni e 1 mese di età mentre per la pensione anticipata si dovranno avere almeno 42 anni e 11 mesi (uomini) ea 41 anni e 11 mesi (donne). Previste riduzioni per categorie e tipologie pensionistiche specifiche. Inoltre viene prorogato l’incentivo al posticipo del pensionamento per i dipendenti che, pur avendo raggiunto i requisiti per la pensione anticipata, decidano di rimanere al lavoro. In tal caso il lavoratore rinuncia all’accredito contributivo e ottiene direttamente l’importo in busta paga. Le somme così percepite sono esenti da imposte e contributi.  Per usufruire di questo incentivo i requisiti per il pensionamento devono essere maturati entro il 31 dicembre 2026. La richiesta per ottenere il bonus va fatta direttamente dall’interessato all’INPS che, verificati i requisiti, comunica l’esito al datore di lavoro che poi riconoscerà il beneficio direttamente sullo stipendio.

Interessi legali: dal 1° gennaio il tasso è pari all’1,60% annuo. Come noto tale misura rileva ai fini dell’applicazione e della riduzione delle sanzioni civili in materia contributiva nonché per altre tipologie di rateizzazione.

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Resta inteso che lo Studio adeguerà automaticamente le proprie attività alle nuove disposizioni non appena definite dagli Enti le istruzioni operative.

Riteniamo opportuno che i Sigg. Clienti interessati dalle novità di maggior impatto (es. il conferimento del TFR) programmino un incontro con il consulente di riferimento scrivendo a segreteriaconsulenti@ergonstp.it

Nel frattempo buon proseguimento a Tutti

I consulenti del lavoro di Ergon Stp:

Erika Damiani

Massimo Iesu
Cristiana Comelli Martina Iesu

Valentina Bolis

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