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Voucher Lavoro Accessorio

Modifiche a Decreto Legislativo 81/15 ad opera del correttivo del Jobs Act in vigore dall’8 ottobre 2016.
I committenti imprenditori non agricoli o professionisti che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio sono tenuti, almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione, a comunicare alla sede territoriale competente dell’Ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore,  indicando, altresì, il luogo, il giorno e l’ora di inizio e di fine della prestazione.
Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali possono essere individuate modalità applicative della disposizione di cui al primo periodo nonché’ ulteriori modalità di comunicazione in funzione dello sviluppo delle tecnologie. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente comma si applica la sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione.
Queste le nuove regole introdotte dall’8 ottobre per la gestione di voucher, ma al momento non ci sono tutte le condizioni perché entrino in vigore. Manca, infatti, qualsiasi tipo di indicazione operativa (numero di telefono, indirizzo email) nonché precisazioni circa l’applicabilità nelle varie fattispecie concrete.

Fonte: consulenti del lavoro al link:

http://www.consulentidellavoro.it

 

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