CONTRATTO A TERMINE NEL D.LGS. 81/2015

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Il Capo III del decreto legislativo n. 81/2015 regolamenta il contratto a tempo determinato negli articoli da 19 a 29, ed apporta alcune modifiche del rapporto, così come precedentemente regolamentato dalla normativa. Ecco alcuni degli aspetti in esame:

Apposizione della durata massima

Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a trentasei mesi. Nel computo del termine di 36 mesi vanno considerati
anche periodi di missione aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti, nell’ambito di somministrazioni di lavoro a tempo determinato. È stato quindi modificato il termine di “qualunque mansione” delle precedenti disposizioni, con quello più restrittivo di “mansioni di pari livello e categoria legale”.

Qualora il limite dei trentasei mesi sia superato, per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di tale superamento. Un ulteriore contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti, della durata massima di dodici mesi, può essere stipulato presso la direzione territoriale del lavoro competente per territorio.

Proroghe e rinnovi

  • la proroga richiede il consenso (scritto) del lavoratore, essendo una clausola contrattuale;
  • la proroga è ammessa solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a 36 mesi;
  • la proroga potrà aversi per un massimo di cinque volte nell’arco di 36 mesi a prescindere dal numero dei contratti;
  • qualora il numero delle proroghe sia superiore a cinque, il contratto si considera a tempo indeterminato dalla data della sesta proroga.

Numero complessivo dei contratti a termine

Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi non possono essere assunti lavoratori a tempo determinato in misura superiore al 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione, con un arrotondamento del decimale all’unita’ superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5.

Sono esenti dal limite:

  • nella fase di avvio di nuove attività, per i periodi definiti dai contratti collettivi;
  • da imprese start-up innovative per il periodo di quattro anni dalla costituzione della società ovvero per il più limitato periodo previsto dal comma 3 del suddetto articolo 25 per le società già costituite;
  • per lo svolgimento delle attività stagionali;
  • per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi;
  • per sostituzione di lavoratori assenti;
  • con lavoratori di eta’ superiore a 50 anni;
  • contratti di lavoro a tempo determinato stipulati tra università private, incluse le filiazioni di università straniere, istituti pubblici di ricerca ovvero enti privati di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere attività di insegnamento, di ricerca scientifica o tecnologica, di assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e direzione della stessa;
  • contratti di lavoro a tempo determinato stipulati tra istituti della cultura di appartenenza statale ovvero enti, pubblici e privati derivanti da trasformazione di precedenti enti pubblici, vigilati dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e lavoratori impiegati per soddisfare esigenze temporanee legate alla realizzazione di mostre, eventi e manifestazioni di interesse culturale;

Violazione del limite

In caso di violazione del limite percentuale è  esclusa la trasformazione dei contratti interessati in contratti a tempo indeterminato.Per ciascun lavoratore si applica una sanzione amministrativa di importo pari:

  1. al 20 per cento della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite percentuale non e’ superiore a uno;
  2. al 50 per cento della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei  lavoratori assunti in violazione del limite percentuale e’ superiore a uno.

Divieti

Viene riproposta la disciplina di cui al precedente art. 3 del D.Lgs. n. 368/01, con però l’abrogazione della possibilità, da parte di accordi sindacali, di derogare al divieto di assunzione a tempo determinato in unità produttive interessate da licenziamenti collettivi che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto a termine. Si tratta evidentemente di una previsione più restrittiva rispetto alla previgente disposizione normativa.

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