Assunzione soggetti svantaggiati

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Assunzione soggetti svantaggiati

Entro il 31 gennaio c.a. va presentata la dichiarazione con il numero di lavoratori in forza ai fini degli obblighi in materia di collocamento dei lavoratori svantaggiati.

Ricordiamo che:

  • sono soggetti all’obbligo i datori di lavoro con un organico pari o superiore ai 15 dipendenti. I part time si computano in base all’orario, mentre non si considerano: gli svantaggiati già in forza, gli assunti a tempo determinato con durata inferiore a 6 mesi, i soci di cooperative, i dirigenti, gli assunti in somministrazione e i distaccati, gli inviati all’estero, gli impiegati in lavori socialmente utili e gli apprendisti;
  • da quest’anno la forte novità è che le aziende con 15 o più dipendenti hanno l’obbligo a procedere da subito, ossia entro 60 giorni (quindi fine febbraio), all’assunzione del soggetto svantaggiato;
  • per un organico tra 15 e 35 dipendenti l’obbligo è di 1 unità, da 36 a 50 dipendenti l’obbligo è per 2 unità, oltre i 50 dipendenti la riserva è pari al 7 % più un ulteriore 1% a favore dei i familiari degli invalidi e/o di profughi rimpatriati;
  • tra i soggetti svantaggiati sono compresi: invalidi civili con percentuale di invalidità tra il 46% e il 100%; invalidi del lavoro con percentuale superiore al 33%; invalidi per servizi; invalidi di guerra e civili di guerra; non vedenti e sordomuti; altre categorie protette (utili ai soli fini dell’ulteriore quota): profughi italiani, orfani e vedove/i di deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, compresi vedove/i, orfani, coniugi e figli di grandi invalidi del lavoro, grandi invalidi per servizio o di guerra, vittime del dovere, del terrorismo e della criminalità organizzata;
  • l’obbligo di assunzione è sospeso verso aziende in crisi (con procedura in corso), in procedura concorsuale e in caso di ricorso a contratti di solidarietà e mobilità con licenziamenti collettivi;
  • parimenti possono essere richiesti degli esoneri parziali per le aziende con processi produttivi particolarmente gravosi o ostativi all’inserimento di soggetti svantaggiati – l’esonero è concesso su specifica istanza, ha valore temporaneo e costa € 30,64 per giorno e per posizione di lavoro non coperta;
  • aziende con lavori specifici (edilizia, trasporti, etc.) sono esonerate dall’obbligo, mentre in caso di lavorazioni soggette a tasso INAIL superiore al 60 per 1000 va presentata un’autocertificazione e corrisposto il contributo di € 30,64 per giorno e per posizione;
  • l’obbligo di assunzione può essere assolto in tempi diversi tramite convenzioni con l’Ufficio del Lavoro ovvero con appalti affidati a cooperative sociali.

Stante la complessità del tema è essenziale un incontro con il consulente di riferimento che può essere contattato direttamente ovvero tramite segreteriaconsulenti@ergon.stp.it.

Lo Studio tramite i delegati della fondazione lavoro (cdl Cristiana Comelli) è a disposizione per la ricerca di personale appartenente alle categorie indicate.

In mancanza di altre indicazioni la dichiarazione verrà inviata sulla base della situazione esistente al 31 dicembre 2017.

Cordiali saluti.

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