Asse.co: asseverazione che certifica la regolarità delle imprese nella gestione dei rapporti di lavoro

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asse.coLe aziende interessate all’asseverazione possono chiederla attraverso i Consulenti del Lavoro

 

 

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[title size=”4″]La procedura[/title]

I datori di lavoro interessati ad avere rilasciata l’asseverazione, che opera su base facoltativa , possono chiedere l’asseverazione per il tramite del consulente del lavoro.

A tal fine, sarà necessario allegare all’istanza due dichiarazioni di responsabilità: una del datore di lavoro, l’altra del consulente del lavoro.

  1. la dichiarazione di responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, rilasciata dal datore di lavoro ovvero dal soggetto delegato alla gestione del personale, riguarda la non commissione di illeciti in materia di lavoro minorile, tempi di lavoro, lavoro nero, sicurezza sul lavoro e più in generale di quanto non a conoscenza del professionista;
  2. la dichiarazione di responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, del Consulente del Lavoro in ordine a quanto di propria diretta conoscenza , come ad esempio il rispetto della contrattazione collettiva e la verifica della sussistenza dei requisiti per il rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), per come risultano al professionista alla data di asseverazione.

Gli elementi oggetto di specifica dichiarazione sono dettagliati in appositi allegati alla convenzione.

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[title size=”4″]Responsabilità[/title]

Per prevenire abusi, datori di lavoro e consulenti del lavoro saranno passibili di sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere. Trattandosi di responsabilità penale, ognuno risponderà personalmente di quanto avrà dichiarato, senza riflessi sull’altro soggetto coinvolto. Pertanto, nel caso di dichiarazione mendace del datore di lavoro in ordine ad esempio alla mancata occupazione di lavoratori irregolari, non potranno sortire conseguenze in capo al consulente del lavoro che avrà dato l’assenso al rilascio dell’ASSE.CO.

I consulenti incorrono invece nelle sanzioni disciplinari già previste dalla legge n.12/1979.

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[title size=”4″]Chi la rilascia[/title]

Viene rilasciata dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, anche per il tramite della Fondazione Studi, entro 30 giorni dall’istanza ed avrà validità annuale, salvo la perdita dei requisiti che ne hanno consentito l’emissione.A tal fine, il consulente del lavoro che ha dichiarato quanto necessario per il rilascio, verifica con periodicità quadrimestrale il mantenimento dei requisiti. In caso contrario, comunicherà immediatamente al Consiglio Nazionale la perdita della regolarità.
L’elenco dei datori di lavoro che hanno ottenuto la ASSE.CO., gestito dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, sarà pubblicato sul sito del Consiglio Nazionale e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e sarà liberamente consultabile.

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[title size=”4″]La finalità ed i vantaggi[/title]

Gli effetti dell’asseverazione consistono:

  1. previsione che gli accessi ispettivi presso i datori di lavoro si orienterà in via prioritaria nelle imprese che non siano in possesso dell’asseverazione. Restano salve le attività di vigilanza relative a specifiche richieste di intervento ispettivo; indagini demandate dall’autorità giudiziaria o amministrativa; controlli a campione finalizzate alla verifica della veridicità delle dichiarazioni in base alla disciplina vigente;
  2. ferma restando la disciplina vigente in materia di responsabilità solidale, l’asseverazione potrà essere utilizzata nell’ambito degli appalti privati ai fini della verifica della regolarità delle imprese e il personale ispettivo ne tiene conto nell’ambito di eventuali accertamenti.

È inoltre aperta la possibilità per le parti firmatarie del protocollo di intesa, di individuare ulteriori ipotesi di applicazione della ASSE.CO.
L’asseverazione può essere utilizzata da soggetti terzi, pubblici e privati, ad ogni fine ritenuto coerente con le finalità perseguite dal protocollo e riconducibili al riconoscimento della regolarità dei comportamenti del datore di lavoro in materia di lavoro e legislazione sociale.

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