LEGGE DI BILANCIO E MODALITÀ DI CORRESPONSIONE DI RETRIBUZIONE E COMPENSI

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La legge di bilancio del 2018 (L. 205/2017) ha previsto che dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro dovranno corrispondere ai lavoratori la retribuzione e ogni anticipo di essa attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi:
a) bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
b) strumenti di pagamento elettronico;
c) pagamento in contanti presso uno sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
d) emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore, o in caso di suo comprovato impedimento, ad un suo delegato.

L’impedimento si intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, convivente o un familiare, in linea retta o collaterale del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni.

I datori di lavoro e i committenti non possono corrispondere le retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato.

La firma apposta sulla busta paga non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione.

La violazione del predetto obbligo comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa di una somma pecuniaria da 1000 a 5000 euro.

 

Con i più distinti saluti

Un Amministratore

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