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Denuncia di infortuni di almeno un giorno: avvio del SINP, ma c’è ancora tempo per l’invio della denuncia.

Il 12 ottobre 2016 entra in funzione, a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DM 183/16 il SINP: Sistema informativo nazionale per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali nei luoghi di lavoro.

Connesso all’entrata in funzione del SINP scatta l’obbligo di comunicare in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno. Tale obbligo però, per espressa previsione dell’art. 18 c. 1 bis del T.U. Sicurezza, non decorrerà dal 12 ottobre 2016 ma solo alla scadenza del termine di sei mesi dall’adozione del decreto n. 183/2016 e quindi dal 12 aprile 2017.

I datori di lavoro quindi avranno ancora tempo sei mesi per adeguarsi ai nuovi obblighi di denuncia di infortuni.

Rimane fissato, secondo le modalità attualmente in vigore, l’obbligo di denuncia degli infortuni che comportino l’assenza dal lavoro di almeno tre giorni. Da ciò ne consegue che esclusivamente dal 12 aprile 2017 i datori di lavoro dovranno adempiere a due distinti doveri:

  1. trasmettere per via telematica all’Inail la comunicazione a fini statistici ed informativi di tutti gli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza di almeno un giorno, escluso quello dell’evento, entro 48 ore a decorrere dalla ricezione del certificato medico;
  2. trasmettere per via telematica all’Inail la denuncia a fini assicurativi degli infortuni, come già oggi avviene, che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni, entro 48 ore a decorrere dalla ricezione del certificato medico.

Al fine di evitare un doppio adempimento da parte del datore di lavoro, le due previste denunce saranno coordinate nel seguente modo:

  1. in caso di infortunio con periodo iniziale di astensione superiore a tre giorni, il datore di lavoro trasmetterà la tradizionale denuncia
  2. in caso di infortunio con periodo iniziale di astensione pari o inferiore a tre giorni, il datore di lavoro trasmetterà esclusivamente la denuncia a fini statistici; qualora l’infortunio si dovesse protrarre oltre il terzo giorno, il datore di lavoro avrà la possibilità di integrare l’iniziale denuncia con i dati previsti dal TU.

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