Ergon Stp > News > Consulenza del lavoro > Decreto Legge “Dignità”

E’ stato pubblicato il Decreto Legge “Dignità” che, per quanto attiene il mondo del lavoro, apporta novità di immediato interesse per i contratti a tempo determinato e quelli di somministrazione e modifica altre normative.

Stante l’urgenza delle novità e con beneficio di integrare la prima lettura del testo informiamo che:

  • Il contratto di lavoro può avere una durata massima di 12 mesi, elevabile a 24 per i soli casi di: esigenze temporanee e oggettive estranee all’ordinaria attività per esigenze sostitutive di altri operatori; esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria.
  • Il rapporto di lavoro a tempo determinato, per effetto di una successione di contratti, non può superare i 24 mesi. Superati i 24 mesi, il contratto si trasforma a tempo indeterminato.
  • L’apposizione del termine del contratto continua a dover sempre risultare da atto scritto, ma in caso di rinnovo sarà necessaria la specificazione delle esigenze, mentre in caso di proroga questo non sarà necessario fin tanto che non si supereranno i 12 mesi (causale).
  • La proroga del contratto potrà essere fatta liberamente nei primi 12 mesi, oltre questi, solo nei modi previsti dall’art. 19. Il contratto può essere prorogato solo quando la durata iniziale sia inferiore a 24 mesi e per massimo 4 volte. Qualora il numero di proroghe sia superiore si trasforma a tempo indeterminato a partire dalla quinta.
  • La nuova normativa sopra riportata si applica ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati successivamente all’entrata in vigore del presente decreto nonché ai rinnovi e proroghe dei contratti in corso alla data di entrata in vigore del presente.
  • Le modifiche apportate alla somministrazione di lavoro prevedono che, in caso di assunzione a tempo determinato, il rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore sia soggetto alla stessa disciplina del lavoro a tempo determinato.
  • L’indennità per i casi di licenziamento ingiustificato viene aumentata dagli attuali, massimi 24 mesi, a 36, ferma restando la cessazione del rapporto di lavoro alla data del licenziamento.
  • Il contributo addizionale pari all’1,4%, già previsto per i rapporti di lavoro non a tempo indeterminato, sarà aumentato dello 0,5% in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in somministrazione.

L’argomento per la sua complessità e specificità della singola azienda richiede, prima di prendere decisioni, una disamina del consulente di riferimento contattabile anche tramite collocamento@ergonstp.it o segreteriaconsulenti@ergonstp.it

 

Cordiali saluti

 

 

 

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