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Con uno dei vari decreti conosciuti come “Jobs Act” è stata rivista la normativa sugli ammortizzatori sociali, riteniamo quindi opportuno dare ai Clienti una sintetica informativa sulla materia rimandando i dovuti approfondimenti alle singole esigenze e specificità aziendali ovvero ai seminari di approfondimento che saranno organizzati presso lo Studio.
1. Norme generali
• Possono accedere alle integrazioni salariali lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti, che abbiano al momento della sospensione almeno 90 giorni di anzianità di servizio. Tale condizione non opera per gli “eventi oggettivamente non evitabili nel settore industriale” e nei casi di subentro in lavori in appalto dove va computato il servizio prestato nell’attività appaltata
• Il trattamento economico resta ancorato ai massimali stabiliti (Valore base mensile 2015 € 971,71)
• Il trattamento di integrazione sostituisce l’eventuale indennità di malattia
• Le aziende possono fruire della Cassa integrazione, sia ordinaria che straordinaria, per un massimo di 24 mesi nell’arco di un quinquennio “mobile” (per le aziende industriali ed edili il limite è elevato a 30 mesi). Rammentiamo che la CI è concessa per specifica unità produttiva e non per l’intero complesso aziendale, di conseguenza i periodi di fruizione – per le imprese strutturate su più siti possono essere diversi
• I periodi di CI sono coperti da contribuzione figurativa pertanto valgono ai fini contributivi
• Aumenta il contributo addizionale commisurato ora dal 9% al 15% del valore delle integrazioni salariali erogate
Rammentiamo che prima di procedere alle sospensioni, con richiesta di integrazione, le aziende devono attuare tutti gli interventi possibili, quali ad esempio fruizione di ferie arretrate, modifiche agli orari, ricorso alla flessibilità, utili per evitare il ricorso alla CI.
2. Cassa integrazione salariale ordinaria (CIGO)
• Le aziende destinatarie sono principalmente quelle industriali, incluse edili, artigiani, Le causali utili per la sospensione sono:
 Situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali
 Situazioni temporanee di mercato
• Le integrazioni sono corrisposte per periodi massimi di 13 settimane prorogabili sino a un massimo di 52 settimane in quanto la durata massima della CIGO è confermata in 52 settimane nel biennio mobile
• Domande successive possono essere ripresentate solo quando siano trascorse almeno 52 settimane di normale attività lavorativa
• L’informativa alle rappresentanze sindacale deve essere data antecedentemente alle sospensioni e la procedura di consultazione deve esaurirsi entro 25 giorni (ridotti a 10 per le imprese fino a 50 dipendenti)
• La domanda di rimborso delle integrazioni va presentata all’INPS, in via telematica, entro 15 dall’inizio delle sospensioni termine anticipato e di molto rispetto alla normativa precedente; la concessione arriverà dalla sede INPS territorialmente competente
• Va allegato alla domanda l’elenco nominativo dei lavoratori interessati e le ore richieste per ciascuno; detto elenco ha carattere previsionale e dovrà poi (come avveniva per i trattamenti in deroga) essere consuntivato

3. Cassa integrazione salariale straordinaria (CIGS)
• Le causali sono ora limitate a: riorganizzazione aziendale, crisi (con esclusione dal 1 gennaio p.v. per i casi di cessazione di attività) e contratto di solidarietà (CDS) che rientra quindi appieno nella normativa sulle integrazioni salariali
• La normativa riguarda principalmente le imprese industriali, comprese quelle edili e affini, le imprese artigiane (cause diverse per l’intervento), imprese appaltatrici di servizi di mensa che subiscano una riduzione di attività a causa di difficoltà dell’azienda appaltante (deve avere in atto ricorso alla CIGO/CIGS), imprese appaltatrici di servizi di pulizia, anche cooperative, che subiscano la riduzione per i medesimi motivi previsti per la gestione delle mense, altre imprese operanti in settori molto limitati
• In caso di trasferimento di azienda i requisiti dimensionali previsti (15 dipendenti per l’industria, 50 per il commercio) devono essere sussistenti prima dell’operazione straordinaria
• Non è ammessa per la stessa unità produttiva il contemporaneo ricorso a CIGO e CIGS per fattispecie sostanzialmente coincidenti
• Stante la casistica molto complessa gli indicatori e i contenuti dei programmi di riorganizzazione e della crisi non vengono trattati in questa breve informativa
• Per la riorganizzazione è stabilita una durata massima di 24 mesi mentre la crisi non può eccedere i 12 mesi
• Per entrambe le casistiche è ammessa una sospensione massima pari al 80% del normale orario di lavoro
• La procedura prevede la consultazione sindacale e l’esame congiunto in ambito pubblico (per le imprese con sede in solo FVG la Regione) con tempi imposti dalla normativa
• Per accedere alla CIGS l’impresa deve dichiarare espressamente la non percorribilità del ricorso al contratto di solidarietà
• Il contratto di solidarietà viene ora inserito nella disciplina generale delle integrazioni, con ulteriori specificità quali: le sospensioni non possono comportare una riduzione media per gli addetti dell’unità produttiva interessata superiore al 60% e a livello individuale la sospensione non può eccedere il 70% dell’orario individuale. Per il CDS la durata massima è di 24 mesi nel quinquennio mobile elevabili a 36
• Le quote di TFR maturate nel corso del contratto di solidarietà sono carico dell’INPS, tranne quelle dei lavoratori licenziati per motivo oggettivo o nell’ambito di una procedura di licenziamento collettivo, entro 90 giorni dal termine del periodo di fruizione del trattamento di integrazione salariale
• È prevista una procedura di consultazione sindacale e l’esame congiunto in sede amministrativa con termine di conclusione stabilito in 25 giorni ridotti a 10 per imprese con meno di 50 dipendenti
• La domanda di CIGS va poi presentata entro 7 giorni dalla conclusione della procedura di consultazione sindacale o dalla stipula dell’accordo aziendale per il ricorso alle sospensioni e deve essere corredata dell’elenco nominativo dei lavoratori interessati dalle sospensioni o riduzioni di orario
• Le sospensioni dei lavoratori non possono essere attuate prima del trentesimo giorno successivo alla data di presentazione della domanda. Pertanto le imprese interessate devono accelerare i processi decisionali per non perdere settimane utili
• Le Direzioni territoriali del lavoro entro la conclusione del periodo di CIGS procederanno a verifiche finalizzate all’accertamento del rispetto degli impegni aziendali. Qualora emergano mancanze il Ministero potrà procedere al riesame del provvedimento di emanazione del decreto autorizzativo
In mancanza, al momento, di precise istruzioni operative le situazioni in corso sono governate dalle norme vigenti e in particolare:
• Per la determinazione della durata massima dei periodi di sospensione i trattamenti richiesti prima della data di entrata in vigore del decreto si computano per la sola parte del periodo autorizzato successiva a tale data (quindi dopo il 24 settembre u.s.)
• Il limite dell’80% per la riduzione di orario opererà dopo i primi 24 mesi di attuazione della nuova normativa
• Il differimento al 30 giorno dalla domanda per le sospensioni opera per le richiesta presentate dal 1 novembre p.v.
• La CIG in deroga può essere attivata solo entro il 31 dicembre p.v. poi sarà soppressa

Invitiamo i Clienti interessati a contattare solamente i consulenti di riferimento.
Codiali saluti
ERGON STP

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