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Malattia.  Circolare Inps

A tutti i preg.mi
Clienti

Oggetto: malattia

Si rammenta che stante le vigenti disposizioni di legge in materia di salute e sicurezza dei posti di lavoro (art. 20 D. Lgs. 81/2008), in caso in cui il datore di lavoro sia in possesso un certificato medico di malattia recante una determinata prognosi, non può permettere al lavoratore di riprendere l’attività anticipatamente, se non previa presentazione di un nuovo certificato medico in cui si attesti l’avvenuta anticipata l’idoneità (guarigione anticipata).
Un tanto è anche stato ribadito dall’INPS nella circolare 79/2017, che peraltro prevede in caso di accertamento, l’applicazione di sanzioni.
“In caso di mancata o tardiva comunicazione della ripresa anticipata dell’attività lavorativa, verranno applicate, nei confronti del lavoratore, le sanzioni già previste per i casi di assenza ingiustificata a visita di controllo, nella misura normativamente stabilita per tali fattispecie. Si precisa al riguardo che la sanzione sarà comminata al massimo fino al giorno precedente la ripresa dell’attività lavorativa, considerando tale ripresa come una dichiarazione “di fatto” della fine prognosi (avvenuta nella giornata immediatamente precedente) dell’evento certificato. Il lavoratore, che si trovi nelle ipotesi sopra descritte e che, non trovato al domicilio di reperibilità, venga invitato a visita ambulatoriale, dovrà, comunque, produrre una dichiarazione attestante la ripresa dell’attività lavorativa”.
Restano valide le anche le sanzioni previste dal D. Lgs. 81/2003.

Con cordialità

CDL Marco Schisa

Trieste, 30 agosto 2017

 

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