Ergon Stp > News > Consulenza del lavoro > NUOVA PRESTAZIONE DI ASSICURAZIONE SOCIALE PER L’IMPIEGO (NASPI)

A decorrere dal 01 maggio 2015 è istituita la Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI), avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.

Destinatari

Sono destinatari della NASpI i lavoratori dipendenti (compresi gli apprendisti e i soci lavoratori delle cooperative) con esclusione dei dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni e degli operai agricoli.

Requisiti

La NASpI è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:

  1. Siano in stato di disoccupazione ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni;
  2. possano far valere, nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;
  3. possano far valere diciotto giornate di lavoro effettivo o equivalenti, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.

La NASpI è riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 40 dell’articolo 1 della legge n. 92 del  2012.

Misura

La NASpI è rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni utili, comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive, divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33.
Nei casi in cui la retribuzione mensile sia pari o inferiore nel 2015 all’importo di 1195 euro mensili, rivalutato annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell’anno precedente, l’indennità mensile è pari al 75 per cento della retribuzione.

Nei casi in cui la retribuzione mensile sia superiore al predetto importo l’indennità è pari al 75 per cento del predetto importo incrementato di una somma pari al 25 per cento del differenziale tra la retribuzione mensile e il predetto importo. L’indennità mensile non può in ogni caso superare nel 2015 l’importo massimo mensile di euro 1300, rivalutato annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT.

L’indennità è ridotta progressivamente nella misura del 3 per cento al mese dal primo giorno del quinto mese di fruizione. Per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1 gennaio 2016 tale riduzione si applica dal primo giorno del quarto mese di fruizione.
Alla NASpI non si applica il prelievo contributivo di cui all’articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

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