RICHIESTA CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ (Sostituisce il post precedente)

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lavoroCon la circolare 28 del 14 novembre 2014, emessa in sostituzione della circolare 26 del 7 novembre 2014, il Ministero del Lavoro fornisce precisazioni ed indicazioni operative sulle modalità di erogazione del contributo di solidarietà.

Nello specifico potranno beneficiare del relativo contributo a carico del Fondo Sociale per l ‘Occupazione e la Formazione:

  1. le imprese con oltre 15 dipendenti, che non rientrano nel campo di applicazione dell’art. 1 del decreto-legge n. 72611984- convertito con modificazioni dalla legge n. 863/1984- e che abbiano avviato la procedura di mobilità di cui ali’ art. 24 della legge n. 22311991 o ve ne ricorrano i presupposti, o, qualora non ricorrano, che intendano procedere a licenziamenti plurimi individuali  per giustificato motivo oggettivo;
  2. le imprese non superiori ai 15 dipendenti, ma con almeno due dipendenti, che non rientrano nel campo di applicazione dell’art 1, decreto-legge n. 726/1984, convertito con modificazioni dalla legge n. 863/1984;
  3. le imprese alberghiere nonché le aziende termali pubbliche e private operanti nelle località termali, che presentino gravi crisi occupazionali, indipendentemente dal numero dei dipendenti. Resta fermo l’obbligo, per le imprese alberghiere e per le aziende termali private con più di 15 dipendenti, di avviare la procedura di cui all’art. 24 della legge n. 223/1991, ove ne ricorrano i presupposti;
  4. le imprese artigiane, con almeno due dipendenti, a condizione che i lavoratori con orario ridotto percepiscano il compenso previsto a carico dei fondi bilaterali. Resta fermo l’obbligo per le imprese artigiane che occupano più di 15 dipendenti di avviare la procedura di cui all’art. 24 della legge n. 223/1991, ove ne ricorrano i presupposti.

Durante le ore di astensione dal lavoro per l’applicazione del regime di solidarietà è possibile che i lavoratori svolgano attività formativa, purché, in relazione alla stessa, si verifichino le seguenti condizioni, che devono tutte sussistere cumulativamente:

  1. necessità di adibire il lavoratore, nell’ambito dei processi di riorganizzazione o ristrutturazione, a compiti o mansioni differenti da quelli cui era adibito o, se adibito ai medesimi compiti, sia previsto l’utilizzo di nuove apparecchiature;
  2. esistenza di un progetto formativo che preveda una coerente combinazione tra aspetti teorici ed aspetti pratici legati alle nuove mansioni o ali ‘utilizzo di nuove apparecchiature;
  3. presenza, nel momento di formazione, di un tutor (lavoratore già esperto nei nuovi compiti o mansioni o nell’utilizzo di nuove tecnologie), un istruttore o altra figura analoga.

Alcune informazioni:

  • i dipendenti interessati devono avere un’anzianità aziendale non inferiore a 90 giorni alla data dell’inizio del regime di solidarietà;
  • i dipendenti interessati possono essere anche ai lavoratori assunti con contratto a termine, con contratto di inserimento e agli apprendisti. In ogni caso, non oltre il termine di scadenza del rapporto di lavoro (a termine, di inserimento o di apprendistato) e purché la riduzione di orario concordata non impedisca il raggiungimento degli obiettivi formativi, ove previsti dalla fattispecie contrattuale applicata;
  • il contratto di solidarietà, stipulato con le rappresentanze sindacali aziendali (RSA) e/o con le rappresentanze sindacali unitarie (RSU), può riguardare tutta l’organizzazione produttiva dell’impresa o le singole unità nonché tutte le categorie e qualifiche dei lavoratori o soltanto parte di esse, ed è efficace nei confronti di tutti i lavoratori che rientrino nell’ambito della sua applicazione, senza necessità di specifica approvazione da parte dei singoli interessati alla contrazione dell’orario di lavoro;
  • dopo l’utilizzo continuativo della solidarietà per 24 mesi, l’interruzione necessaria non dovrà essere inferiore ad un mese;
  • si ritiene congrua una percentuale media di riduzione dell’orario di lavoro, concordata tra le parti, non superiore al 60% per singolo lavoratore, dell’orario contrattuale a tempo pieno su base annua.

Ulteriori aspetti, riguardanti la modalità di presentazione dell’istanza e l’attività di accertamento sono illustrate nella circolare qui linkata.

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