L.78/2014. LE PRINCIPALI NOVITA’ SUL CONTRATTO DI APPRENDISTATO

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IL PIANO FORMATIVO INDIVIDUALE
Viene prevista la possibilità di redigere in forma sintetica il piano formativo individuale, per il quale però permane l’obbligo di forma scritta ai fini della prova.
È confermata la possibilità di redigere il piano formativo sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali.

CLAUSOLA DI STABILIZZAZIONE
Il vincolo di stabilizzazione – introdotto con la L.92/2012 – diviene applicabile unicamente ai datori di lavoro che occupano almeno 50 dipendenti, per i quali l’assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla conferma a tempo indeterminato del 20% dei contratti di apprendistato venuti a cessare nei 36 mesi precedenti la nuova assunzione. Il computo dei 50 dipendenti deve essere effettuato alla data della nuova assunzione, tenendo conto dei lavoratori part time in proporzione all’orario svolto.

FORMAZIONE E APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA E IL DIPLOMA PROFESSIONALE
Unicamente per il contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, di cui all’art.3 D.lgs.167/2011, viene prevista la possibilità di retribuire il 35% delle ore di formazione.
Viene fatta salva la possibilità, per la contrattazione collettiva, di innalzare tale percentuale minima.

FORMAZIONE E APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE O DI MESTIERE
Con riferimento al contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere viene confermata la competenza regionale nell’erogazione della formazione di base e trasversale. La stessa viene posta a carico delle Regioni, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, e, solo in via sussidiaria, laddove la singola Regione non disponga dei mezzi risorse sufficienti, potrà essere svolta direttamente dalle imprese e dalle loro associazioni di categoria.
Viene introdotto uno specifico obbligo a carico delle Regioni e delle Province autonome di comunicare – entro 45 giorni dall’instaurazione del rapporto di apprendistato – le modalità di fruizione della formazione pubblica.

DISCIPLINA TRANSITORIA
Le nuove disposizioni si applicano unicamente ai contratti stipulati a decorrere dall’entrata in vigore del provvedimento.

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